Sentenza n. 1367/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, quale giudice del lavoro, n. 265/2014, con riferimento al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di svolgimento delle supplenze
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva accertato l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con la pubblica amministrazione e aveva condannato il Ministero al pagamento degli scatti di anzianità e dei relativi emolumenti, dal 6 ottobre 1997 al 30 giugno 2013, in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo, a titolo risarcitorio. Ha sostenuto che il giudicato imponesse anche l’adozione degli atti necessari al versamento all’INPS dei contributi previdenziali relativi al medesimo periodo e ha chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Dalla sentenza del giudice del lavoro risultava che il lavoratore aveva chiesto, in via principale, la conversione dei contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del danno, indicando gli scatti di anzianità dei lavoratori a tempo indeterminato come criterio di quantificazione. Il giudice del lavoro aveva escluso la conversione e accolto soltanto la domanda risarcitoria, condannando il Ministero al pagamento degli scatti e dei relativi emolumenti, oltre agli interessi legali, come criterio di liquidazione del danno. Poiché il giudicato non aveva accertato né imposto il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale mediante il versamento dei contributi all’INPS, tale pretesa non poteva essere fatta valere in sede di ottemperanza. Non è stato quindi nominato il commissario ad acta. Le spese sono state compensate per l’assenza di difese scritte dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
La pronuncia è resa nel giudizio di ottemperanza secondo il rito previsto dall’art. 114, comma 3, c.p.a.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di verificare e imporre l’esecuzione del giudicato, ma non di estenderne l’oggetto a pretese non riconosciute dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare il contenuto oggettivo del giudicato e può ordinare soltanto gli adempimenti necessari a dare esecuzione agli obblighi effettivamente accertati e imposti dal titolo.
- Non costituisce oggetto del giudicato una prestazione ulteriore, come il versamento dei contributi previdenziali, quando la sentenza azionata abbia accolto esclusivamente una domanda risarcitoria e abbia utilizzato gli scatti di anzianità e i relativi emolumenti come mero criterio di quantificazione del danno.
- Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per conseguire una nuova pronuncia di cognizione su diritti o obblighi non esaminati e riconosciuti dalla sentenza da eseguire.
Come è indicizzato
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