Sentenza del 24/04/2015 n. 8355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2003, riguardante una superficie scoperta di 806,50 mq destinata a stabilimento balneare. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi, presumibilmente riferiti a violazioni di legge e vizi della motivazione, contestando anche l'assoggettabilità alla tassa dell'area scoperta. Tuttavia, i motivi non contenevano i quesiti di diritto né il necessario momento di sintesi richiesti dalla normativa allora vigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per il mancato rispetto degli oneri formali previsti per il ricorso per cassazione. In particolare, poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 19 dicembre 2008, era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., vigente per le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009. La successiva formulazione dei quesiti nella memoria ex art. 378 c.p.c. è stata ritenuta irrituale e non idonea a sanare il difetto del ricorso originario. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di legge e altri errori giuridici
Quando il ricorso denuncia tali vizi, ciascun motivo doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto, a pena di inammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione richiedeva la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'inidoneità della motivazione, mediante un apposito momento di sintesi.
Art. 366-bis c.p.c.
Onere della formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi
La norma imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto per le censure di violazione di legge e del momento di sintesi per i vizi motivazionali nei ricorsi contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.
Art. 378 c.p.c.
Memoria in prossimità dell'udienza
La formulazione dei quesiti o del momento di sintesi per la prima volta nella memoria depositata ai sensi di questa norma è stata ritenuta irrituale e non sostitutiva dell'onere che doveva essere assolto nel ricorso originario.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Introduzione dell'art. 366-bis c.p.c.
Ha introdotto l'obbligo dei quesiti di diritto e del momento di sintesi nei ricorsi per cassazione.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)
Abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c.
L'abrogazione ha cessato di operare per le sentenze pubblicate dal 4 luglio 2009, ma non incideva sul caso, poiché la sentenza impugnata era stata depositata nel 2008.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione occorre verificare la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non alla data di proposizione o discussione del ricorso.
- Quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del ricorso, anche se le censure potevano avere un possibile fondamento nel merito.
- Gli elementi obbligatori del ricorso per cassazione devono essere inseriti nell'atto introduttivo; non possono essere validamente aggiunti per la prima volta in una memoria successiva.
- L'inammissibilità per un vizio formale impedisce alla Corte di esaminare nel merito la contestazione relativa alla legittimità del tributo o alla qualificazione dell'area tassata.
- In casi analoghi, prima di valutare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, è essenziale controllare tempestività, specificità dei motivi e rispetto degli oneri formali previsti per il tipo e la data del provvedimento impugnato.
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