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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06796/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. La corte d'appello aveva dichiarato il lavoratore decaduto dal diritto, ritenendo applicabile la decadenza dall'azione giudiziaria di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, e respingendo l'idea che la decadenza potesse colpire soltanto i singoli ratei di pensione non rivalutati anziché il diritto sostanziale alla maggiorazione contributiva. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, sostenendo che la decadenza avrebbe dovuto operare solo sui ratei triennali e non sul diritto alla rivalutazione; con il secondo e il terzo ha dedotto la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, lamentando il mancato riconoscimento del coefficiente dell'1,5 per l'intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento dell'effettiva esposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo applicabile, opera anche nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, sia per pensionati sia per non pensionati. Ha inoltre chiarito che la domanda non riguarda il ricalcolo dei singoli ratei pensionistici, ma un autonomo beneficio contributivo, distinto dal diritto alla pensione e strumentale ad agevolarne l'accesso o ad aumentarne la misura; di conseguenza la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione e tutte le differenze ad esso riconducibili, non solo i ratei anteriori al triennio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992

    la decadenza dall'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, comprendendo le domande che incidono sulla misura del trattamento o sull'anzianità contributiva utile

  • D.L. n. 384 del 1992, art. 4

    conv. con L. n. 438 del 1992

    ha modificato il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 richiamato per l'operatività della decadenza

  • L. n. 438 del 1992

    legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992

    richiamata quale fonte di conversione della modifica normativa sull'art. 47

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    prevede il beneficio previdenziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, operante sulla contribuzione e distinto dal diritto al trattamento pensionistico

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel primo motivo di ricorso

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato nell'istanza di rimessione al Primo Presidente per la trattazione dinanzi alle Sezioni Unite

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La decadenza dall'azione giudiziaria prevista in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle domande dirette al riconoscimento di benefici contributivi che incidono sulla misura della pensione o sull'anzianità contributiva utile.
  • Quando il beneficio richiesto è autonomo rispetto alla liquidazione dei singoli ratei pensionistici, la decadenza colpisce il diritto alla maggiorazione contributiva nel suo complesso e non soltanto le differenze maturate in un determinato arco temporale.
  • Il beneficio contributivo per esposizione ad amianto, pur essendo strumentale alla pensione, ha una propria individualità giuridica perché opera sulla contribuzione ed è regolato da presupposti distinti dal diritto al trattamento pensionistico.
  • Se il primo motivo di ricorso è infondato e decide la questione centrale, i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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