Cassazione Penale, Sentenza n. 24397/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla competenza per la messa in esecuzione di una condanna a pena sostitutiva (detenzione domiciliare): il Magistrato di Sorveglianza aveva ordinato la restituzione degli atti alla Procura per l'emanazione dell'ordine di esecuzione con indicazione del fine pena e l'annotazione nello stato esecutivo. La Procura ha impugnato sostenendo che, secondo la riforma (d.lgs. 150/2022) e la normativa vigente (in particolare art. 661 c.p.p. e art. 62 l. 689/1981), l'esecuzione delle sanzioni sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare) è di competenza esclusiva del Magistrato di Sorveglianza: il pubblico ministero ha solo il compito di trasmettere la sentenza al magistrato che deve provvedere senza ritardo; non è previsto né possibile per la Procura emettere un ordine di esecuzione o determinare/annotare il fine pena in assenza della consegna dell'ordinanza al condannato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, ritenendo che l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che disponeva la restituzione degli atti alla Procura per l'emanazione di un ordine di esecuzione e l'annotazione del fine pena fosse errata e imponeva al pubblico ministero un adempimento non previsto dall'ordinamento. La Corte ha affermato la competenza esclusiva del Magistrato di Sorveglianza per la cura dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive (eccetto il lavoro di pubblica utilità) e ha qualificato l'atto impugnato, nella parte indicata, come abnorme di natura funzionale in quanto determinava una stasi procedimentale e imponeva alla Procura un compito che non può eseguire (determinazione/annotazione del fine pena). Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato nella parte censurata.
Norme richiamate
"quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689"
La Corte interpreta la norma nel senso che il ruolo del pubblico ministero è limitato alla trasmissione del titolo esecutivo; la concreta messa in esecuzione e la determinazione delle modalità e del termine di fine pena spettano al magistrato di sorveglianza.
art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689
"il pubblico ministero trasmette la sentenza ... al magistrato di sorveglianza, e questi procede a norma dell'art. 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale; l'ordinanza ... è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza ... e l'organo di polizia, appena ricevuta l'ordinanza, ne consegna copia al condannato"
La norma è letta come attribuzione al magistrato di sorveglianza della decisione che dà inizio all'esecuzione delle sanzioni sostitutive: l'ordinanza emessa dal magistrato è immediatamente esecutiva e determina l'inizio e le modalità dell'esecuzione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)
La riforma ha ridefinito il sistema dell'esecuzione delle pene, riservando al magistrato di sorveglianza la competenza esclusiva sull'esecuzione delle sanzioni sostitutive (eccetto il lavoro di pubblica utilità) e confermando il ruolo limitato del pubblico ministero.
Conferma il principio che il pubblico ministero esegue provvedimenti che comportano carcerazione o scarcerazione; la Corte distingue queste ipotesi dall'esecuzione delle sanzioni sostitutive che, secondo la riforma e la normativa speciale, spettano al magistrato di sorveglianza.
Richiamato in relazione all'art. 62 l. 689/1981 quale norma procedurale cui il magistrato di sorveglianza deve conformarsi nell'emettere l'ordinanza di esecuzione delle sanzioni sostitutive.
art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70 legge n. 689/1981
Queste disposizioni confermano che le modifiche delle prescrizioni, la revoca, la sospensione e il controllo sulle pene sostitutive sono affidati al magistrato di sorveglianza e agli organi di controllo (polizia, UEPE) senza coinvolgere la procura; l'art. 70 disciplina i cumuli e ribadisce limiti e competenze, con eccezione per il lavoro di pubblica utilità.
art. 31 Reg. es. cod. proc. pen.
"per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro ... e forma un fascicolo"
A supporto della tesi di competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza è il dato organizzativo: il fascicolo e il registro dell'esecuzione sono tenuti presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza, non presso la Procura.
art. 21 Reg. es. cod. proc. pen.
Gli adempimenti della segreteria della Procura per l'esecuzione non prevedono l'iscrizione delle sentenze che applicano sanzioni sostitutive, salvo casi di conversione in pena detentiva; ciò è coerente con l'esclusione della Procura dalla gestione ordinaria delle sanzioni sostitutive.
Massime di principio
- L'avvio e la gestione dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare) spettano al magistrato di sorveglianza: il pubblico ministero si limita a trasmettere la sentenza e non è titolare dell'ordine di esecuzione per tali misure.
- Non è ammissibile imporre alla Procura l'emanazione di un ordine di esecuzione o la determinazione/annotazione del fine pena per sanzioni sostitutive quando la normativa prevede che l'ordinanza esecutiva sia emessa e consegnata dal magistrato di sorveglianza.
- Se un provvedimento giudiziale impone ad altro ufficio un adempimento non previsto dalla legge e ciò produce la stasi dell'esecuzione della pena, il provvedimento può essere qualificato abnorme (soprattutto funzionalmente) e impugnabile in cassazione.
- Nelle ipotesi di cumulo e conversione di pene sostitutive occorre verificare le specifiche disposizioni (es. art. 70 l. 689/1981); resta ferma l'eccezione del lavoro di pubblica utilità che può mantenere competenze particolari.
- Prassi operativa corretta: il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza e attende l'ordinanza di quest'ultimo; l'organo di polizia, ricevuta l'ordinanza, la consegna al condannato e redige i verbali che determinano l'inizio dell'esecuzione e il computo del fine pena.
- Per evitare contenziosi sulla competenza, le amministrazioni coinvolte (Procura, Magistratura di Sorveglianza, UEPE, forze di polizia) devono attenersi strettamente alle procedure e ai registri previsti dalla normativa e alla sequenza formale prevista dalla legge.
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