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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16164/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto della querela della persona offesa dopo che il Giudice aveva rigettato in dibattimento la contestazione suppletiva proposta dal P.M. della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (destinazione della cosa a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il ricorso sostiene che il Tribunale ha illegittimamente precluso al P.M. il potere-dovere di formulare la contestazione suppletiva ex artt. 516-517 c.p.p., anticipando una declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e violando il contraddittorio e la disciplina sulla modifica dell'imputazione in dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per aver impedito l'esercizio, da parte del P.M., della contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.) e per avere pronunciato sentenza di non doversi procedere sull'imputazione originaria senza valutare il capo di imputazione così come integrato dal P.M. La Corte ha qualificato l'errore come nullità di ordine generale (artt. 178, 179 c.p.p.) e ha affermato che, una volta effettuata legittimamente la contestazione suppletiva, il giudice deve procedere sulla imputazione modificata, garantendo il contraddittorio ai sensi dell'art. 519 c.p.p. (termine per la difesa, acquisizione di prove, ecc.). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata per violazione di legge e nullità; la Corte ha disposto il rimedio procedurale previsto (annullamento e rimessione degli atti al giudice di merito affinché proceda conformemente ai principi enunciati), con ordine di riaprire il contraddittorio e decidere sulla contestazione così formulata.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 624; art. 625, comma 1, n. 7; art. 61, n. 7

    L'art. 625 n.7 (aggravante per cose destinate a pubblico servizio) è stata al centro della contestazione: la Corte ha ritenuto che la possibilità di contestare in dibattimento l'aggravante rientri nel potere-dovere del P.M. e che la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante debba essere compiuta dopo il corretto esercizio della contestazione e il contraddittorio.

  • Codice di procedura penale

    art. 516; art. 517; art. 518; art. 519; art. 521; art. 129; art. 178; art. 179; art. 569; art. 604

    Gli artt. 516-517 disciplinano le nuove contestazioni in dibattimento: il P.M. può contestare reati concorrenti o circostanze aggravanti emerse in dibattimento; il giudice non può impedire tale contestazione ma deve pronunciarsi sul capo modificato una volta che la contestazione sia stata formulata. L'art. 519 garantisce il termine per la difesa dopo contestazione suppletiva. L'art. 129 non legittima il giudice a dichiarare immediatamente l'improcedibilità quando la contestazione suppletiva è stata legittimamente proposta; l'omissione di valutare la contestazione integra nullità (artt. 178-179). Le disposizioni procedurali citate impongono che il giudice decida sulla imputazione aggiornata.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) giustifica il potere-dovere del P.M. di adeguare l'imputazione in dibattimento in base agli elementi emersi, senza che il giudice possa precludere tale iniziativa.

  • Decreto legislativo n. 150/2022 (riforma Cartabia)

    La modifica della procedibilità di talune fattispecie (trasformazione in procedibilità a querela di parte o d'ufficio) non opera come abolitio criminis e non impedisce al P.M. di integrare l'imputazione in dibattimento per sostenere la procedibilità d'ufficio, ove emergano elementi in tal senso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte EDU/CJUE

    Sez. U. n. 24906/2019 (Sorge); Sez. U. Barbagallo; sentenza Corte EDU Drassich c. Italia (2007); C-175/22 (BK); Sez. 4, n. 14710/2024 (Costantino); Sez. U. n. 49935/2023 (Domingo)

    La giurisprudenza citata è stata richiamata per definire i confini della contestazione suppletiva, l'obbligo di chiarezza dell'imputazione, la distinzione tra aggravanti "materiali" e "valutative" e le garanzie del diritto di difesa; la Corte ha richiamato tali precedenti per sostenere che il P.M. può integrare l'imputazione in dibattimento e che il giudice deve garantire il contraddittorio prima di decidere.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha il potere/dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) anche se tali contestazioni possono incidere sul regime di procedibilità; il giudice non può impedire questo esercizio in via preclusiva.
  • Una volta proposta legittimamente la contestazione suppletiva, il giudice deve pronunciarsi sulla imputazione così modificata; prima di dichiarare l'improcedibilità il giudice deve garantire il contraddittorio (termine ai sensi dell'art. 519 c.p.p.) e valutare la sussistenza dell'aggravante.
  • L'art. 129 c.p.p. non autorizza il giudice a pronunciarsi "de plano" su cause di non procedibilità quando sussistono atti di processo che rendono necessario il confronto sulle nuove contestazioni; una pronuncia anticipata che impedisca il confronto è fonte di nullità.
  • Se l'aggravante è di natura "valutativa" (come la destinazione a pubblico servizio), l'accusa dovrebbe, quando necessario, indicare fatti e ragioni della valutazione; tuttavia ciò non esclude il potere del P.M. di contestarla in dibattimento: il punto decisivo è che al difensore sia garantita la possibilità concreta di esercitare le proprie difese dopo la contestazione.
  • In casi analoghi, se il giudice rifiuta di procedere sulla contestazione suppletiva e dichiara l'improcedibilità, la parte pubblica può impugnare per Cassazione; la Corte può annullare e disporre la rinnovazione del contraddittorio e la valutazione della nuova imputazione.

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