Sentenza n. 1158/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo la notificazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Non risultano dedotti ulteriori vizi o contestazioni riferiti al successivo procedimento di rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli. Il Ministero è stato comunque condannato a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal privato può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa oggetto del ricorso.
- La fissazione dell'appuntamento necessario per presentare formalmente una domanda amministrativa integra il soddisfacimento della pretesa processuale avente a oggetto l'attivazione del relativo procedimento, senza che il giudizio sul silenzio possa estendersi all'esito finale della domanda amministrativa.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta del privato e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell'amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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