Sentenza n. 68/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di non ammissione alle agevolazioni relative alla misura "Resto al Sud", contraddistinto dal prot. RSUD0059729 e comunicato in data successiva al 15.10.2025; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la comunicazione di preavviso di rigetto prot. del 09.10.2025, nella parte in cui le motivazioni ostative sono state ritenute non superate, e il silenzio serbato sull'istanza di riesame in autotutela del 04.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alle agevolazioni relative alla misura "Resto al Sud", unitamente al preavviso di rigetto e al silenzio sull'istanza di riesame in autotutela
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni della misura "Resto al Sud", comunicato dopo il 15 ottobre 2025, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la comunicazione di preavviso di rigetto del 9 ottobre 2025 nella parte in cui le motivazioni ostative erano state ritenute non superate e il silenzio sull'istanza di riesame in autotutela del 4 novembre 2025. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela e che, per tale ragione, non sussisteva più interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Poiché la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere non è stata opposta dall'unica parte costituita, il ricorso è stato definito dichiarando cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere, ove tale sopravvenienza sia comprovata e non vi siano contestazioni delle parti.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere presuppone che la sopravvenienza amministrativa abbia eliminato l'oggetto sostanziale della controversia e renda non più necessaria una pronuncia sul merito dei vizi dedotti.
- La definizione del giudizio per cessata materia del contendere non comporta, di per sé, l'individuazione di una parte vittoriosa nel merito; le spese possono essere compensate secondo la valutazione del giudice e la posizione processuale delle parti.
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