Cassazione Civile, Sentenza n. 22957/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Cooperativa impugnava l'integrazione dei premi chiesta dall'INAIL per gli anni 2007-2011, sostenendo che il premio speciale unitario per le cooperative di facchinaggio doveva essere liquidato secondo il meccanismo previsto dal d.m. 15.7.1987 (premio unitario fisso pro capite determinato per decreto) e non ricalcolato sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 423/2001. L'INAIL aveva invece richiesto la differenza assumendo come imponibile le retribuzioni effettive in base alle modifiche introdotte dal d.lgs. 423/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi sei motivi di ricorso e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna; la Corte ha stabilito che la disciplina del premio speciale unitario prevista dall'art. 42 del T.U. n. 1124/1965, attuata dal d.m. 15.7.1987, costituisce una fattispecie speciale rispetto alla regolazione generale dell'art. 41 e non è stata implicitamente abrogata dal d.lgs. n. 423/2001. Ne consegue che la determinazione e la modifica delle misure del premio speciale spettano al decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore e non possono essere sostituite dal criterio della retribuzione effettiva introdotto dal d.lgs. 423/2001; la causa è rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per ulteriore giudizio e per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 42, T.U. n. 1124/1965
"per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente ... sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato"
Disciplina un regime speciale per la determinazione del premio, ancorato a parametri alternativi (es. persone, durata) e regolamentato tramite decreto ministeriale; tale disciplina è speciale rispetto all'art. 41 e non è stata implicitamente sostituita dal d.lgs. 423/2001.
d.m. 15.7.1987
"le misure di premio speciale unitario ... sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B"
Atto regolamentare attuativo che fissa misure di premio unitario pro capite e minimali giornalieri; può essere modificato solo con apposito decreto ministeriale su delibera dell'INAIL e costituisce la fonte che concretizza la specialità del premio.
art. 41, T.U. n. 1124/1965
Stabilisce il criterio generale di determinazione del premio (tasso tariffario moltiplicato per la massa retributiva effettiva o convenzionale); il d.lgs. 423/2001 si colloca come modifica a questo ambito generale, non alla disciplina speciale di cui all'art. 42.
d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e art. 3)
Ha modificato, con decorrenza 1.1.2007, le modalità di calcolo del premio ordinario per le cooperative ancorando talune misure retributive all'importo di riferimento (richiamando l'art.1 del d.l. n. 338/1989), ma la Corte ha ritenuto che tale innovazione abbia effetto sulla disciplina ordinaria (art. 41) e non possa tacitamente sostituire la disciplina speciale dell'art. 42 senza un'esplicita previsione o decreto.
art. 15 prel. c.c.
Richiama il principio secondo cui la 'lex posterior generalis non derogat priori speciali': una norma successiva di carattere generale non abroga una norma precedente di carattere speciale salvo incompatibilità evidente; applicato per escludere l'abrogazione implicita della disciplina speciale del premio.
Massime di principio
- La disciplina speciale (art. 42 T.U. 1124/1965 e d.m. attuativo) prevale sulla disciplina generale degli art. 41 e successive modifiche, salvo che una norma primaria successiva abroghi espressamente o sia incompatibile con la specialità.
- Le misure e i criteri del premio speciale unitario possono essere modificati solo mediante il decreto ministeriale previsto dall'art. 42 su delibera dell'istituto assicuratore; INAIL non può ricalcolare unilateralmente i premi speciali sulla base di criteri introdotti dalla normativa generale.
- Il d.lgs. 423/2001 ha effetto sulla determinazione del premio ordinario (art. 41) ma non estende automaticamente i suoi criteri di imponibile alla disciplina speciale del premio unitario.
- In controversie su richieste retroattive di integrazione di premi speciali, il giudice verifica la sussistenza di un atto normativo che abbia effettivamente modificato la disciplina speciale; in assenza di tale atto, le richieste di integrazione sono fondate su un'errata ricostruzione normativa.
- Per i datori di lavoro soggetti a regimi speciali: continuare ad applicare la disciplina regolamentare vigente (decreto ministeriale) fino a che non sia emanata una modifica normativa espressa; opporsi a pretese di ricalcolo retroattivo se basate su criterio generale non reso applicabile alla fattispecie speciale.
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