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Sentenza

Sentenza n. 10822/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202404376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, nonché diniego di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente in Italia da lungo tempo e stabilmente inserito nel contesto familiare e lavorativo nazionale, ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, nonché il decreto del Questore di Grosseto di rigetto dell’istanza di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 12 della direttiva 2003/109/CE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contestando la valenza attribuita dall’amministrazione ai rapporti virtuali con soggetti estremisti, alla fotografia con un imam radicale, alla condivisione di contenuti relativi all’UCK e alla pubblicazione di materiali critici verso Israele e riguardanti il conflitto israelo-palestinese. Il ricorrente ha sostenuto che si trattasse di episodi isolati, risalenti o privi di significato univoco e che non dimostrassero una sua pericolosità per la sicurezza dello Stato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità, lamentando l’omessa o insufficiente considerazione della lunga permanenza in Italia, dei legami familiari e dell’integrazione lavorativa. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità derivata del provvedimento questorile, ritenendolo fondato esclusivamente sul decreto ministeriale di espulsione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato il potere esercitato dal Ministro dell’Interno come espressione di ampia, o alta, discrezionalità amministrativa in materia di ordine pubblico e sicurezza nazionale, ai sensi degli artt. 9, comma 10, e 13, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 144/2005. Il giudice ha ritenuto che la misura abbia natura preventiva e non richieda né la previa commissione di un reato, né l’esistenza di procedimenti penali o condanne, essendo sufficienti indizi coerenti e significativi, valutati secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza e sostenuti da un ragionamento complessivo privo di vizi logici. Nel caso concreto, l’istruttoria amministrativa, integrata mediante documentazione riservata, ha confermato un quadro indiziario articolato: contatti con soggetti riconducibili ad ambienti estremisti, rapporti con persone coinvolte in indagini su fenomeni eversivi di matrice islamica, frequentazione di un’associazione monitorata per vicende relative a foreign fighters, condivisione reiterata di contenuti inneggianti alla jihad islamica e manifestazioni di adesione a ideologie fondamentaliste. Il TAR ha quindi escluso il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. Ha inoltre ritenuto non decisivo il carattere risalente di alcuni episodi, poiché la radicalizzazione può essere valutata anche nella sua persistenza nel tempo, soprattutto quando riemerga o si intensifichi in occasione di eventi geopolitici recenti. Quanto alla vita familiare e all’integrazione, il giudice ha rilevato che l’amministrazione ne aveva tenuto conto, ma aveva ragionevolmente ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza nazionale; tale bilanciamento non è stato giudicato sproporzionato, anche in considerazione dell’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia di sicurezza. Infine, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno sono stati ritenuti atti consequenziali rispetto all’espulsione ministeriale e legittimamente fondati su quest’ultima. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale fondamento normativo, insieme all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto, del potere di allontanamento dello straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Attribuisce al Ministro dell’Interno il potere di disporre l’espulsione dello straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; il giudice ne sottolinea l’ampia discrezionalità amministrativa.

  • art. 12 direttiva 2003/109/CE

    Invocato dal ricorrente a tutela dello straniero soggiornante di lungo periodo, ma ritenuto non ostativo all’espulsione preventiva giustificata da un quadro indiziario coerente di pericolosità per la sicurezza nazionale.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 144/2005

    Richiamato quale disposizione concernente la minaccia terroristica e i comportamenti idonei ad agevolarla; la relativa misura è stata ricondotta alle misure preventive di sicurezza.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita familiare deve essere ponderata con le esigenze di sicurezza nazionale; in presenza di un quadro indiziario significativo, tali esigenze possono prevalere, purché la situazione familiare sia stata considerata e il bilanciamento non sia irragionevole o sproporzionato.

  • art. 270-bis c.p.

    Richiamato nel descrivere le vicende giudiziarie connesse all’associazione frequentata dal ricorrente; il riferimento concorre al quadro istruttorio, senza costituire una condanna personale del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L’espulsione ministeriale dello straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e preventiva; non richiede l’accertamento di una responsabilità penale, la previa commissione di un reato, né l’esistenza di procedimenti penali o condanne.
  • Ai fini dell’adozione di una misura preventiva di espulsione per pericolosità connessa alla minaccia terroristica, è sufficiente un quadro indiziario coerente e significativo, valutato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, purché il ragionamento amministrativo complessivo sia esente da vizi logici.
  • La valutazione della radicalizzazione ideologica e dell’adesione a narrative estremiste può considerare anche episodi risalenti, quando siano indicativi di una persistenza nel tempo o risultino riemersi e intensificati in relazione a eventi recenti.
  • Nel bilanciamento tra sicurezza nazionale e diritto alla vita familiare dello straniero, l’amministrazione deve considerare la durata della permanenza, i legami familiari e l’integrazione sociale e lavorativa, ma tali elementi possono recedere dinanzi a esigenze primarie di sicurezza nazionale, purché il bilanciamento sia motivato e non irragionevole o sproporzionato.
  • Il diniego di aggiornamento e la revoca del permesso di soggiorno adottati in conseguenza dell’espulsione ministeriale sono legittimi quando il provvedimento espulsivo presupposto sia legittimo e costituisca il fondamento giuridico dell’atto questorile consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoPermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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