Cassazione Penale, Sentenza n. 25830/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in abbreviato, con sentenza confermata in appello, per detenzione illecita di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, articolava tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse compiuto una valutazione globale alla luce dell'art. 133 c.p. e non avesse motivato sulla pretesa abitualità della condotta; 2) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per l'omessa argomentazione sul requisito della non abitualità del comportamento, ritenuto necessario per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale e sul giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, che si assumeva essere stato fondato solo sui precedenti penali e motivato in modo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua sul diniego dell'art. 131-bis c.p.: la particolare tenuità dell'offesa era esclusa dalle concrete modalità dello spaccio, dal numero di dosi cedute e dal rinvenimento di denaro e bilancino di precisione; inoltre, la non abitualità della condotta era esclusa dalle numerose chat rinvenute nel telefono, indicative di un'attività routinaria di spaccio. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile perché la questione della recidiva non era stata devoluta in appello, e in parte manifestamente infondato perché, in presenza di recidiva qualificata reiterata e infraquinquennale, opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 69, comma 4, c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Inquadramento del fatto come detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione dei parametri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente indicare gli elementi ritenuti rilevanti e la non abitualità della condotta può essere esclusa da dati sintomatici della reiterazione dell'attività.
art. 133 c.p.
Criterio di valutazione della gravità del fatto e della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Base normativa del motivo relativo a inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato come norma sulla struttura della motivazione della sentenza.
art. 597 c.p.p.
Richiamato con riferimento ai limiti del devolutum in appello.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva, in particolare nella forma reiterata e infraquinquennale.
art. 69, comma 4, c.p.
Stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata qualificata.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare la tenuità dell'offesa secondo i criteri dell'art. 133 c.p., ma non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri: è sufficiente dare conto degli elementi ritenuti decisivi.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le concrete modalità della condotta, la quantità delle cessioni o altri indici oggettivi rivelino una offensività non minima.
- La non abitualità della condotta può essere negata sulla base di elementi concreti che mostrino una pratica routinaria o reiterata dell'attività criminosa, anche se non vi sia una pluralità di reati contestati.
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni che non siano state devolute con l'atto di appello, salvo specifiche eccezioni; il ricorso per cassazione non può introdurre per la prima volta censure su punti sottratti al giudizio del secondo grado.
- In presenza di recidiva reiterata e infraquinquennale, il giudice deve applicare il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche previsto dall'art. 69, comma 4, c.p., non potendo attribuire alle attenuanti un effetto soccombente sulla recidiva qualificata.
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