Cassazione Civile, Ordinanza n. 25068/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Il titolare di un buono postale fruttifero del valore nominale di 2.500 euro aveva chiesto la condanna della società emittente al rimborso del titolo. La domanda era stata accolta dal Giudice di pace e il gravame della società era stato respinto dal Tribunale. I giudici di merito avevano ritenuto che il titolo recasse soltanto la dicitura "a termine", la data di sottoscrizione e l’indicazione manoscritta della serie "AA4", senza una specifica indicazione della scadenza. Avevano inoltre ritenuto non provata la consegna al sottoscrittore del Foglio Informativo Analitico e insufficiente, ai fini dell’informazione del risparmiatore, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo della serie. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, sostenendo che le condizioni dei buoni erano conoscibili attraverso il decreto istitutivo della serie pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Foglio Informativo disponibile presso gli uffici postali e online, gli avvisi al pubblico e i siti istituzionali. Ha inoltre contestato che la mancata consegna del Foglio Informativo potesse impedire la decorrenza della prescrizione e ha sostenuto che l’indicazione manoscritta della serie costituisse un mero dato aggiuntivo, non una modifica delle condizioni del titolo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse dato per provata la mancata consegna del Foglio Informativo sulla base della sola allegazione del titolare e avesse invertito l’onere della prova. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 117 T.U.B., rilevando che tale disposizione riguarda i contratti bancari e non i buoni postali, disciplinati dai relativi decreti ministeriali.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo fondato il primo e assorbiti gli altri due. Ha richiamato il principio secondo cui i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione la cui disciplina è integrata dai decreti ministeriali, ai quali è affidata la determinazione, tra l’altro, della durata e delle condizioni del titolo; tali disposizioni sono conoscibili legalmente mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non impedisce l’inizio della prescrizione, poiché non costituisce un impedimento giuridico od oggettivo all’esercizio del diritto al rimborso, ma può rendere più difficoltosa la conoscenza della scadenza. L’ignoranza delle modalità di esercizio del diritto costituisce un ostacolo di mero fatto o un impedimento soggettivo, non idoneo a sospendere la prescrizione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge. La consegna del Foglio Informativo non rileva quindi ai fini dell’individuazione del dies a quo, fissato dalla scadenza del buono secondo la disciplina normativa applicabile, né costituisce causa di sospensione o interruzione della prescrizione. Ritenuto pacifico il decorso della prescrizione dalla scadenza del buono e non necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda di pagamento proposta dal titolare. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e non ha adottato statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il resistente è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 1339 c.c.
Inserzione automatica di clausole
La disciplina dei buoni postali può essere integrata ab externo dai decreti ministeriali che ne stabiliscono durata, tassi e altre condizioni, con efficacia derivante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla prova della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico; la Corte ha dichiarato assorbito tale motivo.
art. 2935 c.c.
Decorrenza della prescrizione
L’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione è solo quella derivante da cause giuridiche che ne impediscano l’esercizio; non comprende l’ignoranza o altri ostacoli meramente fattuali e soggettivi.
art. 2941 c.c.
Sospensione della prescrizione
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative; la mancata consegna del Foglio Informativo non costituisce, di per sé, causa di sospensione.
art. 2946 c.c.
Prescrizione ordinaria decennale
Il termine applicabile al diritto al rimborso decorre dalla scadenza del buono, secondo la disciplina codicistica della prescrizione ordinaria.
art. 117 T.U.B.
La Corte richiama la censura secondo cui la disposizione riguarda i contratti bancari generali e non disciplina direttamente i buoni postali; il relativo motivo è assorbito.
art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000
La decorrenza della prescrizione è collegata alla scadenza del buono
La scadenza del buono costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso.
art. 6-ter d.m. 6 ottobre 2004
La decorrenza della prescrizione è collegata alla scadenza del buono
Richiamato quale disciplina normativa che collega il dies a quo della prescrizione alla scadenza del buono.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Decisione della causa nel merito
La Corte ha deciso direttamente il merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
d.m. 19 dicembre 2000
Costituisce parte della disciplina normativa dei buoni postali e delle relative condizioni, conoscibili anche tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
d.m. 18 aprile 2002
Indicato come decreto istitutivo della serie di appartenenza del buono, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284
Richiamato nel quadro normativo di riordino della Cassa depositi e prestiti dal quale deriva la disciplina dei buoni postali.
d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Richiamato in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni e al successivo assetto normativo.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non impedisce l’inizio della prescrizione del diritto al rimborso, quando la scadenza del titolo è determinata dalla disciplina normativa applicabile e tale disciplina è conoscibile mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Ai fini dell’art. 2935 c.c., l’impossibilità di far valere il diritto idonea a impedire la decorrenza della prescrizione deve derivare da una causa giuridica che ostacoli l’esercizio del diritto; la mancata conoscenza della scadenza o delle modalità di esercizio, anche se agevolata da una carenza informativa del debitore, costituisce un ostacolo di mero fatto o un impedimento soggettivo.
- L’omessa consegna di un documento informativo può rendere più difficoltosa la conoscenza delle caratteristiche e della scadenza dell’investimento, ma non rende oggettivamente impossibile chiedere il rimborso quando il titolare può acquisire le informazioni tramite le fonti normative pubbliche o rivolgendosi all’emittente.
- La consegna del Foglio Informativo Analitico non determina il dies a quo della prescrizione dei buoni postali e non costituisce, di per sé, causa di sospensione o interruzione della prescrizione.
- Per i buoni postali fruttiferi, la durata e la scadenza possono essere determinate dai decreti ministeriali richiamati dalla disciplina del titolo; la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di conoscibilità legale delle relative condizioni.
- Le cause di sospensione della prescrizione hanno carattere tassativo e non comprendono la mera ignoranza della scadenza del diritto, salvo che ricorra una specifica ipotesi legale.
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