Cassazione Civile, Ordinanza n. 08038/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subite a seguito di una caduta sulle scale interne del palazzo di giustizia di proprietà comunale. Ha dedotto che la caduta fosse stata provocata dalla presenza di acqua sulla pavimentazione, nonché dalle precarie condizioni di manutenzione e dalla scarsa illuminazione della scala, con conseguenti fratture e postumi invalidanti. Il Comune ha resistito sostenendo che l’evento fosse dipeso esclusivamente dal comportamento imprudente del danneggiato, tale da interrompere il nesso causale. In appello il danneggiato ha censurato la decisione di primo grado per errata valutazione delle prove e per erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. quanto all’onere della prova. In cassazione ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per non avere la corte valutato complessivamente gli indizi; violazione dell’art. 2051 c.c. per avere i giudici addossato al danneggiato una presunzione di mancata diligenza; illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di un’insidia idonea a causare il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notificazione. Ha accertato che la sentenza d’appello era stata notificata via PEC il 4 febbraio 2021 e che, applicando il termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c., il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 6 aprile 2021; invece era stato notificato solo il 2 settembre 2021. La Corte ha quindi ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso. Ha comunque richiamato, in via di chiarezza, l’orientamento secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato, anche solo colposa, purché tale valutazione di fatto sia sorretta da apprezzamento non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia è qualificata come responsabilità oggettiva, fondata sulla prova del nesso causale tra cosa e danno; può essere esclusa dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato o di un terzo, se causalmente rilevante secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
art. 116 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte non esamina il motivo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione; il relativo scrutinio è precluso dalla tardività del ricorso.
art. 325 c.p.c.
Stabilisce il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per proporre impugnazione; nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre tale termine.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto, in caso di inammissibilità dell’impugnazione, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1227 c.c.
È evocato nel passaggio sul concorso colposo del danneggiato: basta la colpa del danneggiato, ove causalmente rilevante, per escludere o ridurre la responsabilità del custode.
Massime di principio
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode può liberarsi provando il caso fortuito oppure la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo.
- La condotta del danneggiato può integrare fatto idoneo a interrompere il nesso causale anche quando sia semplicemente colposa, purché la valutazione circa la sua incidenza causale sia sorretta da un accertamento di fatto.
- La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e non si fonda su una presunzione di colpa del custode, ma sulla dimostrazione del nesso tra la cosa e l’evento dannoso.
- In sede di legittimità non è sindacabile, se adeguatamente motivato, l’apprezzamento di merito sulla ricostruzione fattuale dell’incidenza causale della condotta del danneggiato.
- L’impugnazione proposta oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. è inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame dei motivi.
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