Sentenza n. 1217/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento: - dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90077435 84/000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificato alla ricorrente in data 26 ottobre 2022, e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ruolo Agea relativi al prelievo supplementare latte per la campagna 2005/2006
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata il 26 ottobre 2022, relativa alla somma di euro 50.118,14 e collegata a una cartella di pagamento, nonché il ruolo emesso da Agea per il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2005/2006. Dalla motivazione emerge che la legittimità dell’intimazione era contestata in quanto fondata sui titoli presupposti di imputazione del prelievo supplementare. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha prodotto la comunicazione Agea del 7 luglio 2026, con cui l’amministrazione, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 103/2023, ha ricalcolato il prelievo e sostituito integralmente le precedenti comunicazioni, prendendo atto degli effetti di diverse sentenze del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il nuovo provvedimento di ricalcolo adottato da Agea ha fatto venir meno i titoli a monte sui quali si fondava l’intimazione di pagamento impugnata, sostituendoli integralmente. Di conseguenza, l’interesse della ricorrente non riguarda più gli atti antecedenti, ma si concentra sul nuovo provvedimento di ricalcolo del 7 luglio 2026, eventualmente autonomamente impugnabile. Il giudice ha ritenuto quindi divenuta inutile una pronuncia sugli atti originariamente gravati. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in ragione dell’esito meramente processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La domanda è improcedibile quando una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta rende inutile la pronuncia giudiziale, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione per il ricorrente.
art. 10-bis l. 103/2023
È richiamato quale base normativa del nuovo provvedimento Agea di ricalcolo del prelievo supplementare, che ha sostituito integralmente le precedenti comunicazioni.
art. 10-bis d.l. n. 69/2023
È indicato nella motivazione quale base normativa del provvedimento di ricalcolo adottato da Agea.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce integralmente gli atti presupposti e incide sul fondamento dell’atto impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando la pronuncia sugli atti originariamente gravati non arrecherebbe più alcuna utilità concreta al ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse richiede una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la sentenza richiesta.
- Quando l’atto impugnato si fonda esclusivamente su titoli presupposti successivamente decaduti e sostituiti da un nuovo provvedimento, l’interesse processuale si trasferisce sul nuovo atto, mentre il ricorso contro gli atti antecedenti diviene improcedibile.
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