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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6856 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano un avviso di accertamento che rideterminava il classamento e la rendita di tre immobili a Roma, lamentando l'assenza di motivazione dell'atto (in particolare l'applicazione della L. 311/2004 art.1 comma 335 per la microzona di pregio) e la violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova; contestavano inoltre la mancata individuazione puntuale degli immobili e la non omogeneità degli immobili considerati nella microzona.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano prodotto l'avviso impugnato né trascritto il suo contenuto essenziale impedendo alla Corte di valutare le censure; ha ritenuto che dalla sentenza impugnata risultasse invece che l'avviso conteneva l'esposizione dei presupposti e delle motivazioni (confronto tra valore medio catastale e valore medio di mercato e indagini tecniche sulle caratteristiche dell'unità). Gli altri motivi sono stati assorbiti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, pari all'importo dovuto per l'impugnazione principale.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000 n. 388 / Legge n. 311 del 2004 (riferimento alla disposizione di riforma catastale)

    art. 1, comma 335 (richiamato nei motivi come base della rideterminazione del classamento)

    L'amministrazione può rideterminare il classamento sulla base di criteri di microzona; la Corte non ha censurato la norma ma ha esaminato la correttezza formale e motivazionale dell'avviso che invoca tale norma.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi per cassazione basati su violazione di legge e vizio di motivazione devono essere supportati da elementi autosufficienti; la Corte ha rigettato per inammissibilità i motivi quando l'atto impugnato non è stato prodotto e i censure non erano valutabili.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013 e integralmente respinti, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale; la Corte ha annotato e applicato tale disposizione nella liquidazione delle spese.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, comma 17 (introduzione dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. n. 115/2002)

    Ha inserito la norma che prevede l'ulteriore contributo unificato per i ricorsi respinti dopo la data indicata; la Corte l'ha richiamata per il concreto obbligo di versamento.

Massime di principio

  • Chi impugna un avviso amministrativo deve produrre in giudizio l'atto contestato o trascriverne il contenuto essenziale nel ricorso: la mancata produzione può determinare l'inammissibilità delle censure per difetto di autosufficienza.
  • I giudici valutano la sufficienza della motivazione dell'avviso confrontando l'atto con le risultanze istruttorie; se dall'atto risulta un confronto tra valori catastali e di mercato e indagini tecniche sulle caratteristiche dell'unità, ciò può essere considerato motivazione adeguata.
  • La contestazione generica della motivazione o l'affermazione astratta della non omogeneità della microzona è meno efficace; bisogna indicare specificamente le ragioni tecniche e probatorie che dimostrano la discordanza tra la situazione concreta dell'immobile e la valutazione adottata dall'Ufficio.
  • L'onere della prova sul contenuto e sui vizi formali dell'atto ricade in primo luogo sul ricorrente: fornire documenti e dettagli puntuali è essenziale per ottenere l'esame delle questioni in sede di merito.
  • Per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013, se il ricorso è integralmente respinto, il ricorrente deve considerare l'obbligo del pagamento di un ulteriore contributo unificato pari all'importo dovuto per il ricorso; valutare la possibilità di patrocinio a spese dello Stato quando rilevante.

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