Ordinanza n. 22/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 2688/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, di reiezione della domanda cautelare contro il decreto prefettizio n. 17124 del 15 gennaio 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguarda il decreto adottato dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli artt. 10, 43 e 47 del TULPS, fondato su articolati e non sempre lineari accadimenti relativi all'effettiva gestione dell'attività di un'impresa individuale. L'appellante ha contestato, in sede cautelare, la legittimità e i presupposti del decreto, ma il testo non specifica le singole censure dedotte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure dell'appellante non fossero, allo stato, meritevoli di prognosi favorevole, in ragione degli articolati e non sempre lineari accadimenti concernenti l'effettiva gestione dell'impresa individuale, posti a fondamento del decreto prefettizio. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicato ogni ulteriore approfondimento nella fase di merito. Non risultano esplicitamente esaminate nel testo le condizioni del periculum in mora. L'appellante è stata condannata alle spese del grado cautelare, liquidate in euro 1.000 onnicomprensivi. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte privata.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 10 TULPS
Indicato quale base normativa del decreto prefettizio impugnato; il testo non precisa lo specifico profilo applicativo.
art. 43 TULPS
Indicato quale base normativa del decreto prefettizio impugnato; il testo non precisa lo specifico profilo applicativo.
art. 47 TULPS
Indicato quale base normativa del decreto prefettizio impugnato; il testo non precisa lo specifico profilo applicativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il rigetto della domanda può essere confermato quando le censure non presentino, allo stato degli atti, una prognosi favorevole di fondatezza, anche in ragione della complessità e della non linearità degli accadimenti posti a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato.
- La valutazione cautelare negativa del fumus non preclude gli ulteriori approfondimenti propri della fase di merito, che resta autonoma e impregiudicata.
- La soccombenza nell'appello cautelare comporta la condanna alle spese del relativo grado, salvo diversa determinazione del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 39/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →