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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 2688/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, di reiezione della domanda cautelare contro il decreto prefettizio n. 17124 del 15 gennaio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguarda il decreto adottato dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli artt. 10, 43 e 47 del TULPS, fondato su articolati e non sempre lineari accadimenti relativi all'effettiva gestione dell'attività di un'impresa individuale. L'appellante ha contestato, in sede cautelare, la legittimità e i presupposti del decreto, ma il testo non specifica le singole censure dedotte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure dell'appellante non fossero, allo stato, meritevoli di prognosi favorevole, in ragione degli articolati e non sempre lineari accadimenti concernenti l'effettiva gestione dell'impresa individuale, posti a fondamento del decreto prefettizio. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicato ogni ulteriore approfondimento nella fase di merito. Non risultano esplicitamente esaminate nel testo le condizioni del periculum in mora. L'appellante è stata condannata alle spese del grado cautelare, liquidate in euro 1.000 onnicomprensivi. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte privata.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 10 TULPS

    Indicato quale base normativa del decreto prefettizio impugnato; il testo non precisa lo specifico profilo applicativo.

  • art. 43 TULPS

    Indicato quale base normativa del decreto prefettizio impugnato; il testo non precisa lo specifico profilo applicativo.

  • art. 47 TULPS

    Indicato quale base normativa del decreto prefettizio impugnato; il testo non precisa lo specifico profilo applicativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il rigetto della domanda può essere confermato quando le censure non presentino, allo stato degli atti, una prognosi favorevole di fondatezza, anche in ragione della complessità e della non linearità degli accadimenti posti a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato.
  • La valutazione cautelare negativa del fumus non preclude gli ulteriori approfondimenti propri della fase di merito, che resta autonoma e impregiudicata.
  • La soccombenza nell'appello cautelare comporta la condanna alle spese del relativo grado, salvo diversa determinazione del giudice.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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