Cassazione Penale, Ordinanza n. 37172/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale, con sentenza del 28/02/2025 resa su accordo delle parti, applicava all'imputata la pena di mesi 4 di reclusione per omesso versamento di IVA e disponeva la confisca diretta o per equivalente della somma di euro 1.116.694,00. L'imputata ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione della sentenza. La Corte rileva però che, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non rientra tra essi e l'accordo implica rinuncia a far valere nullità diverse da quelle attinenti alla volontà e al consenso al patteggiamento.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è stata applicata la pena
regola la trattazione del ricorso nelle forme richiamate dalla Corte
contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo ricorsi per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
il giudice del patteggiamento deve comunque verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio di motivazione sul punto non è deducibile in cassazione
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna pecuniaria
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure estranee a tali ipotesi tassative.
- Il vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta non è censurabile in cassazione, perché l'accordo delle parti comporta rinuncia a far valere nullità o contestazioni diverse da quelle inerenti alla volontà dell'imputato e al consenso prestato.
- Il giudice che applica la pena su richiesta deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma tale verifica non apre uno spazio generale di sindacato sulla motivazione in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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