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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21929/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi connessi, poi riuniti in cassazione. In origine due proprietarie di un fondo ad Acilia agirono contro la società proprietaria del fondo confinante, lamentando che sul terreno di quest'ultima fosse stata edificata una camera mortuaria in violazione della distanza minima di cinque metri dal confine prevista dalle norme tecniche di attuazione del PRG per la zona interessata, e chiedendo la riduzione in pristino. La società, rimasta contumace nel primo giudizio per la nullità della citazione dedotta dalle attrici, propose poi una propria autonoma azione sostenendo che il manufatto fosse stato completato oltre vent'anni prima e che, dunque, fosse maturata l'usucapione del diritto a mantenerlo a distanza inferiore. La Corte d'appello, pur dichiarando la nullità della citazione introduttiva del primo giudizio per vizio dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., ha comunque deciso nel merito la causa, ritenendo non maturata l'usucapione perché la domanda giudiziale delle attrici aveva interrotto il termine utile; ha inoltre affermato che le norme urbanistiche sulle distanze sono integrative dell'art. 872 c.c. e consentono la riduzione in pristino. In cassazione la società ha articolato tre motivi in ciascun ricorso: (1) violazione delle norme sull'interruzione della prescrizione e dell'usucapione, sostenendo che la citazione nulla non potesse interrompere il termine ventennale; (2) violazione delle regole sulle prove e sull'onere probatorio, contestando la ricostruzione della data di completamento della costruzione e la mancata ammissione di ulteriori prove; (3) violazione della disciplina sulle distanze legali e del principio di prevenzione, sostenendo che la prescrizione del PRG non fosse integrativa e fosse usucapibile la facoltà di mantenere il fabbricato in loco a distanza inferiore. In uno dei ricorsi è stata anche dedotta la violazione degli artt. 112, 353 e 354 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso la domanda originaria nonostante la nullità della citazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per sostanziale litispendenza e li ha entrambi rigettati. Ha affermato che, in materia di usucapione di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine può derivare anche da un atto di citazione affetto da nullità per vizio della vocatio in ius, purché l'atto sia stato validamente notificato, perché la nullità incide sul piano processuale e sulle difese del convenuto, ma non elimina la conoscenza della domanda né la manifestazione di volontà processuale idonea a interrompere il termine. Ha poi ritenuto inammissibili le censure che miravano a rivalutare il merito istruttorio e la attendibilità delle prove, oltre che non pertinente il richiamo al previgente art. 360, n. 5, c.p.c. Infine ha confermato che le norme urbanistiche locali sulle distanze sono integrative della disciplina codicistica e legittimano la riduzione in pristino; ha altresì escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché, una volta rinnovati gli atti nulli in appello, il giudice era comunque tenuto a decidere sulla domanda originaria. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata anche alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 163, n. 7, c.p.c.

    avvertimento sulla costituzione e sulle decadenze

    La sua violazione determina nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, ma non impedisce, se l'atto è validamente notificato, l'effetto sostanziale interruttivo del termine per usucapire.

  • art. 164, co. 2, c.p.c.

    La rinnovazione dell'atto nullo è funzionale alla sanatoria del vizio processuale, ma non incide sull'efficacia sostanziale dell'atto ai fini dell'interruzione del termine di usucapione già prodotto dalla domanda giudiziale validamente notificata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato se il giudice d'appello, ripristinate le garanzie difensive del convenuto, decide sulla domanda originariamente proposta nell'atto di citazione nullo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disattende il principio di disponibilità della prova; non basta contestare la valutazione di attendibilità delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e dell'attendibilità dei testi appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle censure sulla mancata ammissione delle prove, ma non ritenuto decisivo perché la critica tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle richieste istruttorie, senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a fondare cassazione.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla prova testimoniale; la Corte ha escluso che il mancato accoglimento delle istanze istruttorie integrasse vizio denunciabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 261 c.p.c.

    Richiamato nel motivo concernente l'istruzione probatoria, ma senza rilievo autonomo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla mancata ammissione di prove in appello; la Corte ha respinto la censura perché mirava a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto.

  • art. 871 c.c.

    Richiamato come norma di collegamento con la disciplina delle distanze, ma la decisione valorizza soprattutto l'art. 872 c.c. e le norme urbanistiche locali.

  • art. 872 c.c.

    Le norme urbanistiche che impongono distanze dai confini sono integrative della disciplina codicistica; la loro violazione legittima la riduzione in pristino o l'arretramento del manufatto.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dai motivi sul regime delle distanze legali e sul principio di prevenzione, ma la Corte nega la derogabilità in presenza di prescrizioni urbanistiche che impongono distacco minimo dal confine senza consentire costruzione in aderenza o in appoggio.

  • art. 1158 c.c.

    In materia di usucapione il termine ventennale può essere interrotto dalla domanda giudiziale validamente notificata; nel caso concreto il termine non era maturato.

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi ai diritti reali e all'usucapione, senza che la Corte attribuisca al richiamo un autonomo ruolo decisivo.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi all'usucapione di diritti reali, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la mera valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2943 c.c.

    La proposizione della domanda giudiziale produce l'effetto interruttivo del termine per usucapire anche se l'atto introduttivo è nullo per vizi della vocatio in ius, purché validamente notificato.

  • art. 2945 c.c.

    L'effetto interruttivo della domanda giudiziale ha carattere permanente e si protrae fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato come norma generale sulle cause di interruzione/sospensione applicabili, per rinvio, anche all'usucapione.

  • art. 1165 c.c.

    Rende applicabili all'usucapione, in quanto compatibili, le norme sulla prescrizione, compresi gli effetti interruttivi della domanda giudiziale.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'impugnazione è rigettata.

Massime di principio

  • In materia di usucapione, la domanda giudiziale validamente notificata interrompe il termine anche se l'atto di citazione presenti nullità afferenti alla vocatio in ius, poiché tali vizi incidono sulle difese del convenuto ma non eliminano la conoscibilità dell'iniziativa processuale.
  • La nullità della citazione per difetto dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. non impedisce, di per sé, la produzione degli effetti sostanziali della domanda ai fini dell'interruzione del termine per usucapire, se la notificazione è valida.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione, nelle controversie soggette al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., per contestare il solo apprezzamento delle prove o l'attendibilità dei testimoni; è necessario l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la ponderazione del materiale istruttorio.
  • Le prescrizioni dei piani regolatori generali e delle norme tecniche comunali che impongono distanze minime dalle costruzioni integrano la disciplina codicistica delle distanze e, se violate, legittimano l'azione di riduzione in pristino o di arretramento del manufatto.
  • Il principio di prevenzione opera solo se la normativa locale consente espressamente la costruzione in aderenza o in appoggio; in mancanza di tale previsione, una distanza minima dal confine rende inapplicabile la prevenzione.
  • Quando il giudice d'appello rinnovi gli atti affetti da nullità per assicurare il contraddittorio, resta tenuto a decidere sulla domanda originariamente proposta nell'atto nullo, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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