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Sentenza

Sentenza n. 1338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 3539/2023.

Giustizia amministrativa202400598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 3539/2023, confermativa del provvedimento comunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di condono edilizio per una maggiore superficie abusiva di 157,28 mq

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario del manufatto, poi deceduto e rappresentato in appello dall’erede, aveva impugnato il provvedimento comunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di condono presentata ai sensi della l. 47/1985, ritenendo che le opere fossero state realizzate oltre il termine di legge. In primo grado erano stati dedotti la sussistenza dei presupposti per il condono, l’insufficienza dell’istruttoria e la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo non provata l’ultimazione dell’opera entro il termine utile e non dovuta la comunicazione di avvio, trattandosi di procedimento a istanza di parte e di provvedimento vincolato. In appello è stata contestata, con il primo motivo, la valutazione della prova sull’ultimazione dell’edificio entro il 1° ottobre 1983, deducendo error in iudicando, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione della l. 47/1985. L’appellante ha valorizzato la concessione edilizia, l’autorizzazione sismica, il verbale della polizia locale, il sopralluogo dell’ufficio tecnico e la documentazione fotografica del dicembre 1983, sostenendo che l’atto di compravendita e la sentenza penale non fossero decisivi. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, sostenendo che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto influire sulla decisione amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, l. 47/1985, un edificio può considerarsi ultimato quando siano stati eseguiti il rustico e la copertura, ossia quando risultino completate le strutture essenziali che lo individuano sotto il profilo tecnico, edilizio e urbanistico. L’onere di provare l’ultimazione entro la data utile per il condono grava sull’interessato, poiché questi è normalmente in grado di procurarsi la documentazione relativa all’epoca dell’abuso, mentre l’amministrazione non può essere tenuta a dimostrare il mancato completamento dell’opera. Nel caso concreto, non risultava che in sede procedimentale fossero stati forniti elementi oggettivi e univoci idonei a dimostrare il completamento entro il termine. Gli accertamenti della polizia locale erano successivi di circa tre mesi alla scadenza; la perizia di parte, anche se giurata, non aveva efficacia probatoria autonoma e si limitava a una ricostruzione storica non verificabile; gli ulteriori documenti prodotti soltanto in giudizio non erano idonei a dimostrare la legittimità del diniego adottato sulla base degli elementi disponibili nel procedimento. Il giudice ha inoltre ritenuto utilizzabili, come elementi di valutazione, le risultanze emerse nel procedimento penale, anche in assenza di efficacia vincolante del relativo giudicato. È stato respinto anche il motivo sulla partecipazione procedimentale: nei procedimenti instaurati su istanza di parte non era dovuta la comunicazione di avvio e, all’epoca del provvedimento, l’art. 10-bis l. 241/1990 non era ancora vigente. In ogni caso, l’omissione partecipativa non avrebbe potuto condurre all’annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di determinazione vincolata o comunque sostanzialmente non modificabile. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell’amministrazione appellata.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, l. 47/1985

    si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e ultimata la copertura

    La nozione di ultimazione rilevante per il condono edilizio richiede il completamento del rustico e della copertura, vale a dire delle strutture essenziali dell’edificio sotto il profilo tecnico, edilizio e urbanistico.

  • l. 47/1985

    La disciplina del condono edilizio impone al richiedente di dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è dovuta per il procedimento instaurato su istanza di parte.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione non era vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.

  • art. 64 c.p.a.

    Le risultanze istruttorie possono essere valutate dal giudice secondo i principi generali dell’onere della prova e della valutazione degli elementi acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    Gli elementi emersi in un procedimento penale possono essere valutati nel giudizio amministrativo, anche senza efficacia di giudicato vincolante.

Massime di principio

  • Nelle domande di condono edilizio, l’onere di provare che l’opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge grava sul richiedente; l’amministrazione non è tenuta a dimostrare positivamente il mancato completamento del manufatto.
  • Ai sensi dell’art. 31, comma 3, l. 47/1985, un edificio residenziale è ultimato, ai fini del condono, quando siano stati realizzati il rustico e la copertura, cioè le strutture essenziali che ne definiscono la consistenza tecnica, edilizia e urbanistica.
  • La prova dell’ultimazione entro il termine per il condono deve risultare da elementi oggettivi, univoci e concretamente verificabili; una dichiarazione sostitutiva o una perizia di parte, anche giurata, non sono sufficienti da sole quando non siano corroborate da riscontri verificabili.
  • La documentazione prodotta soltanto nel giudizio di impugnazione non è, di regola, idonea a dimostrare l’illegittimità del diniego adottato dall’amministrazione sulla base degli elementi disponibili nel procedimento, quando il giudizio riguarda la legittimità dell’atto al momento della sua adozione.
  • Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice amministrativo come elementi di valutazione, anche se la pronuncia penale non produce giudicato vincolante nel giudizio amministrativo.
  • Nei procedimenti instaurati su istanza di parte non è dovuta la comunicazione di avvio; inoltre, l’omissione della partecipazione non determina l’annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, perché vincolato o sostanzialmente non modificabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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