Cassazione Penale, Sentenza n. 19914/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di merito che lo ha ritenuto colpevole del reato di ricettazione (artt. 110, 648 c.p.), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sostiene che difettano sia l'elemento materiale sia quello psicologico del reato: Di Bitonto aveva spiegato di essere un commerciante di veicoli al quale Alessandro Ippolito aveva offerto in vendita l'auto, che stava portando dal proprio meccanico per un controllo (poiché il prezzo appariva troppo basso). Sostiene quindi di non avere "ricevuto" l'auto né di poterne avvedere la provenienza illecita, atteso che i documenti di circolazione sembravano regolari e l'alterazione del telaio emersa solo con accertamenti tecnici. La difesa censura la mancata credibilità riconosciuta dai giudici di merito alle giustificazioni dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché interamente versato in fatto: il motivo prospettato riguarda la riconsiderazione della valutazione delle prove e della credibilità, elementi di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione manifesto o violazione di legge nella qualificazione normativa. La Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata, richiamando elementi fattuali che giustificavano lo scetticismo (assenza di documenti che provassero la consegna per la vendita, mancato tentativo di contattare il presunto venditore, incongruenze nella titolarità e nei documenti del veicolo, improbabilità di officina aperta la sera), e ha escluso contraddittorietà o illogicità manifesta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 648 c.p. per la ricostruzione della fattispecie (concorso nel reato), come normativa di riferimento per l'imputazione a carico dell'imputato
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto accertati gli elementi di fatto coerenti con la fattispecie
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il vizio di violazione di legge riguarda l'errata individuazione o applicazione della norma ai fatti già ricostruiti dal giudice di merito, non la contestazione della ricostruzione fattuale stessa
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: è ammessa solo la verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà, non la ritrattazione degli accertamenti di fatto
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiamati in riferimento alla forma del procedimento (contraddittorio scritto): le parti non hanno chiesto la trattazione orale nei termini; la decisione è stata adottata senza udienza orale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per ritenere o meno l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e sull'eventuale esclusione della sanzione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 17395/2023; Sez. 6, n. 5465/2020)
Precedenti richiamati per riaffermare il principio che la Corte di cassazione non può rivedere autonomamente i fatti o valutare diversamente la credibilità delle prove, dovendo limitarsi al controllo della motivazione sotto il profilo della logicità e della adeguatezza giuridica
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che, nei fatti, chiede una diversa valutazione della prova o della credibilità delle parti è inammissibile: va formulato come doglianza di diritto, non come nuovo apprezzamento probatorio
- Per contestare utilmente una decisione di merito è necessario evidenziare un vizio giuridico (errata applicazione della norma, vizio di motivazione manifesto, contraddittorietà o illogicità palese), con riferimento puntuale ai passaggi decisionali
- Nelle imputazioni per ricettazione è importante produrre documenti o elementi oggettivi che dimostrino la mancanza di disponibilità effettiva, la provenienza lecita o l'assenza di consapevolezza della illiceità; senza ciò la valutazione del giudice di merito sulla credibilità difficilmente sarà sindacabile
- Se si richiede la trattazione orale nelle fasi scritte del procedimento è necessario chiederla nei termini previsti dagli artt. 610 e 611 c.p.p.; l'assenza di tale richiesta comporta decidere senza udienza orale
- Per ottenere che la Cassazione intervenga sulla motivazione è opportuno indicare in modo puntuale dove sussista una manifesta illogicità, una incongruenza evidente o un'omissione di valutazione rilevante, e non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti
- Quando si contesta la ricostruzione fattuale è utile, già in sede di merito o in appello, produrre elementi di prova nuovi o dimostrare che il giudice non ha considerato elementi documentali decisivi; in Cassazione tali questioni difficilmente avranno esito favorevole se non collegate a profili di diritto
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