Sentenza n. 2379/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 329/2024, passata in giudicato, relativa all’accredito della carta del docente e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 329/2024, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di euro 2.000,00 a titolo di carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. È stata inoltre chiesta l’esecuzione del capo della sentenza relativo al pagamento di euro 1.000,00 per spese processuali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il giudicato è stato attestato dalla cancelleria il 3 settembre 2025. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 è risultato rispettato, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 30 maggio 2024; il ricorso è stato notificato e depositato il 10 dicembre 2025. L’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché esso può essere proposto anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Verificato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, il ricorso è stato dichiarato fondato per l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma spettante per la carta del docente e il pagamento al difensore delle spese processuali, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario non ha diritto a compensi ulteriori, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni pubbliche, il cui rispetto è condizione per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 121 e seguenti, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Per le condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l’azione di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il titolo entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore quando, per analogia, trovi applicazione il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
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