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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32805/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in parte, la custodia cautelare in carcere. I motivi di cassazione erano: (1) nullità per mancata notifica dell'avviso di udienza dell'istanza di riesame ad uno dei due difensori (avv. DELLA MONICA), in violazione dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.; (2) incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, per assenza di nesso finalistico con l'associazione contestata ad altri soggetti; (3) vizio motivazionale circa l'esclusione della misura domiciliare come alternativa alla custodia, con mancanza di concreto esame della capacità del ricorrente di rispettarne le prescrizioni. Il motivo principale e decisivo era il primo (omessa notifica al secondo difensore).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per la nullità conseguente alla mancata notifica all'avv. DELLA MONICA, accogliendo l'orientamento che tale omissione integra una nullità a regime intermedio. La Corte ha escluso che la nullità fosse stata sanata o che il comportamento del ricorrente avesse concorso causalmente nella sua produzione, rimarcando l'onere dell'ufficio notificante nella corretta identificazione della persona cui l'atto è destinato e la impossibilità di far gravare sull'indagato la mancata notifica. Nonostante l'annullamento, la decisione non determina la immediata cessazione della misura cautelare: la sentenza dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catanzaro per i successivi provvedimenti e ordina l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., perché si proceda secondo le previsioni di legge (quindi non c'è automatica scarcerazione). Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Menziionato nella fase di riesame ma esclusa l'aggravante; non è centrale per la decisione di cassazione.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del riesame; utilizzata per introdurre il ricorso e come quadro procedurale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma sul contenuto dei motivi in ricorso per cassazione; usato per delimitare le censure proposte.

  • art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di avviso della data dell'udienza di riesame a entrambi i difensori nominati; la mancata comunicazione ad uno dei difensori è stata ritenuta causa di nullità a regime intermedio.

  • art. 182, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla eventuale sanatoria della nullità; la Corte ha ritenuto che la nullità non sia stata sanata e che non sussista prova del concorso causale del ricorrente nella produzione del vizio.

  • art. 12, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla competenza per territorio con riferimento al nesso finalistico con strutture associative; citata nel motivo sulla competenza territoriale, poi assorbito.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Prevede l'efficacia immediata della nomina del difensore effettuata tramite ufficio matricola; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che l'avv. DELLA MONICA era effettivamente difensore dell'indagato al momento dell'avviso.

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte che distingue tra nullità della decisione e casi in cui la mancata decisione nei termini determina la perdita di efficacia della misura; la Corte ha chiarito che l'annullamento per nullità non equivale alla perdita automatica di efficacia della misura cautelare.

  • art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 309, comma 10, per spiegare che l'annullamento per nullità non comporta automaticamente la cessazione della misura cautelare prevista per l'ipotesi diversa della decisione o deposito fuori termine.

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norme che regolano gli adempimenti successivi in carcere dopo pronunce sulla misura cautelare; la Corte ha disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché questi dia seguito agli obblighi di comunicazione e adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione dell'udienza di riesame ad uno dei difensori nominati integra una nullità a regime intermedio: va eccepita tempestivamente dall'altro difensore e può determinare l'annullamento della decisione impugnata.
  • La semplice assenza del difensore all'udienza non è di per sé prova che il ricorrente abbia concorso causalmente alla nullità: l'onere di corretta identificazione e notifica è dell'ufficio che dispone l'avviso.
  • La Corte richiede che il giudice accerti concretamente il contributo causale dell'indagato prima di imputargli concorso nella produzione della nullità; non è sufficiente un giudizio fondato su presunzioni o assenze non provate.
  • L'annullamento per nullità formale non comporta automaticamente la cessazione della misura cautelare: la detenzione può rimanere efficace fino ad un nuovo provvedimento; occorre che gli organi procedano secondo gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att.
  • Questioni di competenza territoriale e vizi di motivazione possono essere sollevate insieme a censure procedurali, ma se la Corte accoglie un vizio procedurale fondamentale questi possono essere assorbiti e non esaminati nel merito.

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