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Sentenza

Sentenza n. 766/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- datato 11.3.2025 emesso dal Responsabile del settore Promozione strategica del territorio - SUAP del Comune di -OMISSIS-, recante oggetto “Autorizzazione -OMISSIS- rilasciata -OMISSIS- - Provvedimento di revoca ex art 7 e ss della legge 241/1990 e s.m.i.”, pervenuta a mezzo racc. A/R -OMISSIS- il 21/3/2025, con il quale è stata revocata l’autorizzazione -OMISSIS- per il servizio di Noleggio con Conducente, con rimessa alla via -OMISSIS- di -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in favore del Ricorrente nella sua qualità di titolare della omonima ditta, mediante l’autovettura Fiat Scudo -OMISSIS- tg. -OMISSIS- - della nota prot. -OMISSIS- del 19.11.24, datata 28.11.2024, emessa dal Responsabile del settore Promozione strategica del territorio - SUAP del Comune di -OMISSIS-, recante oggetto “Autorizzazione -OMISSIS- rilasciata a -OMISSIS- - Avvio procedimento di revoca ex art. 7 e ss. della legge 241/90 e s.m.i”; - ove occorra, delle note-relazioni di servizio relative ai controlli e sopralluoghi effettuati dagli Agenti di Polizia Locale del Comune di -OMISSIS- quantunque allo stato sconosciute; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand’anche allo stato sconosciuti.

Giustizia amministrativa202500602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca-decadenza dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, unitamente all'atto di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca-decadenza dell'autorizzazione NCC, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione della legge n. 21/1992 e del regolamento comunale, difetto dei presupposti, erroneità manifesta, travisamento, sviamento e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Ha sostenuto di avere fissato la sede operativa nel territorio comunale, di avere iniziato l'attività entro quattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione e di avere effettivamente utilizzato la rimessa comunale, contestando il valore dei sopralluoghi svolti in orario diurno e richiamando la presenza di cartellonistica e di una targa identificativa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 11-bis della legge n. 21/1992, degli artt. 33, 35 e 36 del regolamento comunale e del principio di proporzionalità, sostenendo che l'amministrazione avrebbe potuto disporre al più la sospensione dell'autorizzazione e che la revoca non sarebbe stata riconducibile alle ipotesi regolamentari di decadenza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento fosse plurimotivato e che fosse sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma per sostenerlo. In primo luogo, il contratto di locazione prodotto dal ricorrente riguardava esclusivamente un'area scoperta e recintata destinata al ricovero dell'autovettura; tale bene poteva eventualmente comprovare la disponibilità di una rimessa, ma non l'esistenza di una sede operativa, intesa come centro organizzativo e amministrativo dell'impresa. La mera presenza di una targa e di un recapito telefonico non è stata ritenuta sufficiente. In secondo luogo, le verifiche della Camera di commercio attestavano che l'impresa risultava inattiva dal 2022 al 2024. Il ricorrente non ha fornito prova adeguata dell'avvio dell'attività entro quattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione: i fogli di viaggio e i corrispettivi riguardavano un periodo successivo, la dichiarazione dei redditi non collegava i proventi al periodo rilevante e l'indicazione dell'inizio dell'attività nella visura camerale aveva valore meramente formale, derivando da una dichiarazione dell'interessato. Il motivo relativo al mancato utilizzo della rimessa è stato assorbito. Il secondo motivo è stato respinto perché la revoca-decadenza non ha natura sanzionatoria in senso stretto, ma consiste nella verifica della permanenza dei requisiti del titolo abilitativo in un rapporto di durata; pertanto non trova applicazione la disciplina invocata sulla proporzionalità delle sanzioni. La legge e il regolamento comunale prevedevano la necessità della sede operativa e della rimessa nel territorio comunale e stabilivano la decadenza in caso di perdita dei requisiti o di mancato avvio del servizio entro quattro mesi. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 1 e 3, l. n. 21/1992

    Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici; la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

    La sede operativa e almeno una rimessa devono trovarsi nel territorio del Comune autorizzante; la sede operativa costituisce un requisito distinto dalla mera disponibilità di uno spazio destinato al ricovero del veicolo.

  • art. 8, comma 3, l. n. 21/1992

    Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

    Il vincolo di territorialità opera non solo per il rilascio, ma anche per il mantenimento dell'autorizzazione.

  • art. 5 l. n. 21/1992

    Consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le modalità di svolgimento del servizio e i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione NCC.

  • art. 10, commi 1, lett. f) e i), e 2, regolamento comunale NCC

    Il titolare deve avere la piena disponibilità di una rimessa nel territorio comunale e la sede del vettore deve essere situata esclusivamente nel territorio comunale; la sopravvenuta perdita dei requisiti comporta la decadenza del titolo autorizzativo.

    La perdita della sede operativa o degli altri requisiti essenziali determina la decadenza dell'autorizzazione.

  • artt. 20 e 37 regolamento comunale NCC

    Il titolare deve iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo; il mancato inizio nei termini comporta la decadenza dell'autorizzazione.

    Il mancato avvio dell'attività entro il termine regolamentare è causa di decadenza.

  • art. 11-bis l. n. 21/1992

    La disciplina delle sanzioni richiamata dal ricorrente non è applicabile alla revoca-decadenza, poiché questa non ha natura sanzionatoria in senso stretto.

  • artt. 33, 35 e 36 regolamento comunale NCC

    Le disposizioni invocate dal ricorrente sulle sanzioni e sulle relative fattispecie non governano la decadenza derivante dalla perdita dei requisiti del titolo o dal mancato avvio del servizio.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Applicato insieme all'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Ha consentito la compensazione integrale delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità dei profili fattuali e giuridici.

Massime di principio

  • Nel servizio di noleggio con conducente, il vincolo di territorialità richiede la stabile presenza nel Comune autorizzante della sede operativa del vettore e di almeno una rimessa; la mera disponibilità di uno spazio destinato esclusivamente al ricovero del veicolo non dimostra l'esistenza della sede operativa, che presuppone un centro organizzativo e amministrativo dell'impresa.
  • La perdita o la mancata dimostrazione di un requisito essenziale per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione NCC legittima la decadenza del titolo, purché tale ragione sia adeguatamente accertata e motivata.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo e rende irrilevante l'eventuale fondatezza delle censure riferite alle altre motivazioni.
  • La revoca-decadenza di un'autorizzazione NCC disposta per la perdita dei requisiti o per il mancato adempimento degli obblighi essenziali non è una sanzione amministrativa in senso stretto, ma una verifica della permanenza dei presupposti di un titolo ampliativo in un rapporto di durata; non si applicano quindi, in quanto tali, le regole sulla proporzionalità e gradualità delle sanzioni invocate dal titolare.
  • In presenza di documentazione amministrativa proveniente dalla Camera di commercio che attesta l'inattività dell'impresa nel periodo rilevante, grava sul titolare l'onere di fornire una prova concreta e temporalmente pertinente dell'effettivo avvio dell'attività; non sono sufficienti documenti relativi a periodi successivi, dichiarazioni fiscali non specificamente riferibili al servizio NCC o mere annotazioni dichiarative nella visura camerale.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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