Cassazione Civile, Ordinanza n. 33040/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società aveva promosso un giudizio di accertamento negativo contro il verbale ispettivo del 20 maggio 2015, che contestava omissioni contributive riferite a sei massaggiatrici e ad altri dipendenti per straordinari e compensi fuori busta. In primo grado il tribunale aveva ritenuto non dovute le contribuzioni relative alle sei massaggiatrici, rigettando sul punto la domanda riconvenzionale dell’INPS, ma aveva confermato il verbale per le ulteriori omissioni contributive. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) la nullità della domanda riconvenzionale dell’INPS per asserita mancanza di una vera formulazione in atto introduttivo e la violazione delle norme sugli atti processuali e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) l’omessa pronuncia sulla parte della controversia relativa agli altri lavoratori, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non proposta alcuna domanda su tali posizioni. L’INPS resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo non autosufficiente, perché la ricorrente non aveva riprodotto né indicato con precisione gli atti processuali e il contenuto delle domande su cui fondava le doglianze. Inoltre, ha qualificato le contestazioni come dirette a criticare l’interpretazione della domanda compiuta dai giudici di merito, attività riservata a questi ultimi e non sindacabile in Cassazione come violazione di legge. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, essendo state riportate solo le conclusioni e non gli atti rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 418 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della domanda riconvenzionale, ma la Corte non entra nel merito della pretesa violazione per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 414 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte rileva che la sola elencazione delle norme non è sufficiente a fondare il motivo di ricorso per cassazione.
art. 416 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e con il contenuto degli atti processuali.
art. 420 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente; la Corte lo cita nel contesto della denuncia generica di violazione di norme processuali, reputata inammissibile.
art. 163 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente; la Corte afferma che l’indicazione delle sole norme non basta senza specifica critica delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
art. 164 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente; la Corte ritiene inammissibile la censura perché non supportata da un adeguato confronto con gli atti e con la decisione di merito.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità, ma senza che la Corte ne esamini il merito per carenza di specificità del ricorso.
art. 112 c.p.c.
La Corte precisa che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è configurabile solo quando il giudice si pronunci su domanda non proposta o ometta di pronunciare su domanda effettivamente proposta; se invece si contesta l’interpretazione della domanda, la censura attiene al merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; la Corte non esamina la doglianza nel merito, reputandola generica e inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare l’accertamento di fatto o l’interpretazione concreta della domanda compiuta dal giudice di merito; occorre un effettivo confronto tra le affermazioni della sentenza e le norme violate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura per nullità della sentenza o del procedimento è ammissibile solo se denuncia un vero error in procedendo, come omessa pronuncia su domanda proposta; non può essere usata per contestare l’interpretazione della domanda data dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il limite, oggi ristretto, del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione quando la doglianza riguarda l’interpretazione della volontà processuale della parte.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come requisito di contenuto-forma del ricorso; la Corte ribadisce che la sua inosservanza conduce all’inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito di specificità dei motivi; la Corte censura la formulazione generica delle doglianze.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso deve contenere la compiuta riproduzione o puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti; il mero richiamo o la trascrizione parziale delle conclusioni non basta.
art. 437 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non accoglie la doglianza per inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In cassazione, la censura che investe il contenuto o l’estensione di una domanda processuale è ammissibile solo se il ricorrente riproduce in modo specifico gli atti rilevanti e consente alla Corte il controllo ex actis; il mero richiamo a conclusioni o a documenti non trascritti rende il motivo inammissibile.
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una diversa interpretazione dei fatti processuali o della domanda compiuta dal giudice di merito; occorre indicare puntualmente quale affermazione in diritto della sentenza contrasti con la norma invocata.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre quando vi sia omessa pronuncia su una domanda effettivamente proposta o pronuncia su domanda non proposta; se invece si contesta la lettura della domanda data dal giudice, la doglianza attiene all’accertamento di fatto e non alla ultrapetizione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza: la mera elencazione delle norme asseritamente violate o la trascrizione parziale delle conclusioni non consente il controllo di legittimità e determina l’inammissibilità.
- Quando la decisione di merito abbia interpretato il thema decidendum come limitato ad alcune posizioni e il ricorrente non dimostri in modo autosufficiente il contrario, la statuizione di merito resta insindacabile in cassazione.
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