Sentenza del 05/07/2016 n. 375 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
FINANZA LOCALE - ICI, IMU - Inagibilità - Riduzione base imponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che il fabbricato fosse inagibile, inabitabile o comunque di fatto non utilizzato e chiedeva, per tale ragione, l’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile prevista dall’art. 13, comma 3, del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 44/2012. La riduzione presuppone tuttavia una condizione oggettiva dell’immobile: l’inagibilità deve riguardare profili statici e pericoli derivanti da carenze strutturali, mentre l’inabitabilità riguarda l’assenza di caratteristiche essenziali di fruibilità, quali allacciamenti, servizi o vetri. Non è sufficiente un semplice stato di degrado rimediabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
La decisione
La richiesta di riduzione non è stata accolta in assenza di una prova adeguata dell’effettiva inagibilità o inabitabilità. L’onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare le condizioni oggettive dell’immobile. Il Comune può inoltre considerare elusiva la mera negligenza nella manutenzione, quando il mancato utilizzo o il degrado dipendano da una scelta o omissione del proprietario e non da una reale impossibilità strutturale di utilizzare il fabbricato.
Norme richiamate
Art. 13, comma 3, d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 44/2012
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
La riduzione del 50% richiede la prova di una concreta e oggettiva inagibilità o inabitabilità dell’immobile; il solo mancato utilizzo o il degrado ordinario non sono sufficienti.
Massime di principio
- La riduzione della base imponibile per inagibilità o inabitabilità non opera automaticamente: il contribuente deve fornire una prova documentale e tecnica adeguata.
- L’inagibilità riguarda principalmente carenze strutturali e rischi per la sicurezza; l’inabitabilità riguarda l’assenza di condizioni essenziali per la fruizione dell’immobile.
- Il semplice deterioramento, se risolvibile con lavori ordinari o straordinari, non consente di applicare la riduzione.
- Il fatto che l’immobile sia inutilizzato non basta, se il proprietario avrebbe potuto renderlo fruibile mediante normali interventi di manutenzione.
- In una situazione analoga è opportuno acquisire una perizia tecnica o una certificazione dell’autorità competente e rispettare gli eventuali adempimenti dichiarativi previsti dal Comune.
- L’amministrazione comunale può negare il beneficio quando ritiene che l’inutilizzabilità derivi da trascuratezza o da una scelta gestionale del proprietario, anziché da condizioni oggettive dell’edificio.
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