Cassazione Civile, Ordinanza n. 25109/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
Una società, nominata custode giudiziario di merce sottoposta a sequestro penale e depositata in un deposito doganale per un lungo periodo, aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività di custodia e conservazione. Il Tribunale aveva dapprima liquidato Euro 3.411,11 applicando in via analogica il criterio previsto per la custodia delle autovetture, equiparando la merce a una sola vettura; in sede di opposizione la somma era stata aumentata a Euro 19.151,68, sempre con lo stesso metodo analogico ma equiparando i cartoni a otto vetture in ragione di volume e compattezza. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 e dell'art. 58 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere il giudice di merito usato analogicamente la tariffa prevista per le autovetture senza verificare la sussistenza di usi locali; 2) violazione degli artt. 1282 e 1284, comma 4, c.c. e 277, comma 1, c.p.c. per il mancato riconoscimento degli interessi dalla domanda di liquidazione; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere posto a carico del Ministero soccombente soltanto le spese vive.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. Ha affermato che, per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, l'indennità va determinata innanzitutto sulla base degli usi locali, se allegati e provati dalla parte interessata ove il giudice non li conosca; solo in via residuale opera il richiamo alle tabelle ministeriali. Il tribunale non poteva quindi procedere direttamente a una liquidazione analogica prendendo a riferimento le tariffe per le autovetture, senza verificare se le tariffe invocate dalla ricorrente per i depositi doganali integrassero usi locali. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo e il terzo motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Trapani in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per il custode di beni sottoposti a sequestro spetta un'indennità da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 e, in via residuale, secondo gli usi locali; per i beni diversi da quelli espressamente contemplati la priorità va agli usi locali.
art. 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base per l'approvazione delle tabelle ministeriali di liquidazione dell'indennità di custodia.
d.m. 2 settembre 2006, n. 265, artt. 1 e 5
Le tabelle riguardano essenzialmente veicoli a motore e natanti; per altre categorie di beni deve farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico spese di giustizia.
art. 1282 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata.
art. 1284, comma 4, c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di misura degli interessi sulle obbligazioni pecuniarie.
art. 277, comma 1, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla pronuncia sugli accessori della condanna.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la regolazione delle spese, poste a carico del Ministero solo limitatamente alle spese vive.
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4
Richiamata nel rinvio contenuto nell'art. 59 d.P.R. n. 115/2002 per l'adozione del decreto ministeriale.
Massime di principio
- Per la liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sequestrati diversi da quelli espressamente regolati dalle tabelle ministeriali, il giudice deve anzitutto verificare se esistano usi locali applicabili, allegati e provati dalla parte interessata quando non siano noti al giudice.
- Le tariffe o prassi commerciali che assumano la funzione di usi locali possono essere recepite ai fini della liquidazione dell'indennità senza necessità di dimostrare una generale opinio iuris ac necessitatis, quando il legislatore rinvia a tali usi.
- In presenza di una disciplina speciale che preveda un criterio residuale fondato sugli usi locali, è errato fare ricorso immediato all'analogia con categorie di beni diverse da quelle considerate dalle tabelle ministeriali.
- L'accoglimento di una censura che investe il criterio base di liquidazione assorbe le questioni accessorie relative a interessi e spese, quando queste dipendano dalla soluzione del primo motivo.
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