Ordinanza n. 1189/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione del 31 dicembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Ragusa ha disposto l'aggiudicazione efficace della "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa per mesi 30" (CIG B49E61B88E) in favore della Cooperativa Sociale -OMISSIS-; - del provvedimento del 17 dicembre 2025, con cui la Stazione Appaltante ha annullato in autotutela la precedente esclusione della Cooperativa Sociale -OMISSIS- e ne ha disposto la riammissione in gara e con cui è stata annullata la proposta di aggiudicazione già formulata in favore della ricorrente -OMISSIS-; - la nota del Comune di Ragusa del 25 agosto 2025, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui non ha escluso la controinteressata anche per i motivi evidenziati nel ricorso; - della nota del R.U.P. del 30 giugno 2025, prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto l'esito positivo della verifica di congruità del costo della manodopera e della verifica di equivalenza del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale -OMISSIS-; - dell'estratto del verbale di seduta di Commissione di gara del 7 maggio 2025; - del verbale della terza seduta riservata della Commissione di Gara del 06 maggio 2025, relativo alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi tecnici alle ditte concorrenti, con particolare riferimento ai 4 punti attribuiti ad -OMISSIS- per la miglioria del servizio navetta; - dell'estratto del verbale di seduta di gara del 15 aprile 2025 e del precedente estratto del verbale dell’8 aprile 2025, nelle parti in cui la controinteressata -OMISSIS- è stata ammessa alle fasi successive della gara; - del verbale di sopralluogo del 3 gennaio 2025, nella parte in cui attesta lo svolgimento delle operazioni di sopralluogo da parte della ditta -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l’illegittima aggiudicataria e per la condanna del Comune di Ragusa al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell’esecuzione del servizio e al risarcimento per equivalente del danno da mancato utile in relazione alla parte di servizio in corso di esecuzione da parte dell’illegittima aggiudicataria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione efficace dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa e gli atti presupposti, inclusi la riammissione dell’aggiudicataria e l’annullamento della precedente proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione efficace della procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali per trenta mesi, nonché gli atti presupposti e consequenziali. In particolare, ha contestato la riammissione in gara della cooperativa poi aggiudicataria, l’annullamento in autotutela della precedente esclusione e della proposta di aggiudicazione in proprio favore, la mancata esclusione della controinteressata, l’esito positivo della verifica di congruità del costo della manodopera e della verifica di equivalenza del CCNL applicato, l’attribuzione di quattro punti per la miglioria del servizio navetta, l’ammissione alle fasi successive della gara e la validità del sopralluogo. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’aggiudicazione in proprio favore con subentro nell’esecuzione e il risarcimento del danno da mancato utile. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l’attestazione del sopralluogo fosse visibile nel registro della procedura già dall’8 aprile 2025 e che tutti gli atti di gara fossero stati resi accessibili ai concorrenti il 31 dicembre 2025. La ricorrente ha contestato la visibilità degli atti, affermando che sulla piattaforma non risultavano accessibili né il verbale di sopralluogo né i giustificativi dell’aggiudicataria.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né deciso definitivamente l’eccezione di tardività. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune di Ragusa chiarimenti documentati sul funzionamento del registro della procedura, sulla sua concreta accessibilità alla ricorrente alle date dell’8 aprile 2025 e del 31 dicembre 2025, sulla verificabilità dei contenuti dei files e, più specificamente, sulla possibilità per la ricorrente di accedere all’attestazione di sopralluogo e ai giustificativi dell’aggiudicataria mediante la piattaforma digitale o altri strumenti conformi agli atti di gara. Gli incombenti sono stati posti a carico del Segretario generale del Comune, con deposito digitale entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza del 27 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la tempestività dell’impugnazione dipende dalla concreta conoscibilità di atti di gara pubblicati o resi disponibili tramite una piattaforma digitale, il giudice può disporre un’istruttoria per verificare non solo l’avvenuta registrazione dell’atto nel sistema, ma anche la sua effettiva accessibilità al concorrente, la visibilità dei files rilevanti e la verificabilità dei relativi contenuti.
- L’onere di dimostrare la concreta accessibilità degli atti di gara, quando tale circostanza è contestata e rileva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, può essere posto a carico della stazione appaltante mediante la produzione di elementi documentali idonei a comprovare il funzionamento della piattaforma e le modalità di accesso dell’operatore economico.
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