Cassazione Civile, Sentenza n. 2593/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio che, riuniti gli appelli, ha ritenuto legittimo, nel limite di euro 1.000.000, l'avviso di accertamento relativo alla rettifica del valore di un terreno agricolo venduto dalla Valle Valente (valore dichiarato €307.000) a Gestifuel srl, rettificato dall'Ufficio a €1.700.000. I motivi principali del ricorso erano: (i) nullità per irregolarità procedurali (riunione di appelli, violazione del termine di comunicazione dell'udienza di 30 giorni) e decisione secondo equità; (ii) violazione delle norme sul controllo del valore (art. 51, comma 3 e art.57, comma 4 DPR 131/86) poiché la CTR avrebbe fondato la rettifica su elementi sopravvenuti alla data dell'atto (autorizzazioni, rivendita a Eurospin).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile/infondato il primo motivo: il provvedimento di riunione degli appelli è meramente ordinatorio e non censurabile in sede di legittimità; la violazione del termine di 30 giorni è stata sanata dalla partecipazione effettiva della parte all'udienza senza eccezioni (art.156 c.p.c. effetto sanante); la CTR non ha deciso secondo equità ma ha richiamato e confermato la valutazione del primo giudice. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'Amministrazione può utilizzare, ai sensi dell'art.51 d.P.R. 131/86, «ogni altro elemento di valutazione» e che elementi cronologicamente successivi possono dimostrare che il terreno, già a formazione progressiva, aveva al momento del trasferimento una concreta potenzialità edificatoria e quindi un valore venale superiore a quello dichiarato. Pena spese: Valle Valente condannata a rifondere le spese di lite (liquidate in €7.600,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992 art.31
La comunicazione della data di udienza deve essere effettuata con congruo preavviso (30 giorni) a tutela del contraddittorio; tuttavia la violazione può essere sanata quando la parte ha partecipato attivamente all'udienza senza eccepire la violazione.
d.lgs. 546/1992 art.61
Richiamato in relazione all'applicabilità delle norme sul processo tributario di merito (termine di comunicazione dell'udienza in appello).
codice di procedura civile art.156
Il raggiungimento dello scopo dell'atto nonché la partecipazione attiva della parte all'udienza possono sanare la nullità derivante da vizio formale (effetto sanante), se la partecipazione ha impedito il pregiudizio concreto al diritto di difesa.
codice di procedura civile art.114
La Corte ha osservato che la decisione della CTR non è stata resa 'secondo equità' ex art.114 c.p.c., ma su base valutativa e motivata richiamando il primo giudice.
codice di procedura civile art.360 co.1 n.3 e n.4
Articoli invocati per i motivi di cassazione: nullità per violazione di norme processuali (n.4) e violazione di norme di diritto sostanziale/procedurale (n.3). La Corte ha ritenuto i motivi infondati o non rilevanti in sede di legittimità.
D.P.R. 131/1986 art.51, comma 3
l'ufficio provvede alla rettifica... e ha "riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni... nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni"
I criteri elencati sono tra loro pari-ordinati; l'Amministrazione può adottare il criterio che ritiene più idoneo e utilizzare 'altri elementi' anche per dimostrare che il valore dichiarato è inferiore al valore venale. Elementi successivi possono essere utili se dimostrano che la potenzialità del bene era già in formazione al momento del trasferimento.
D.P.R. 131/1986 art.57, comma 4
Richiamato in tema di criteri di valutazione del valore degli immobili; la Corte ha ritenuto non violata la normativa richiamata dall'odierno ricorso.
D.P.R. 115/2002 art.13, comma 1-quater
Norma richiamata in dispositivo con riferimento a spese e sanzioni amministrative/tributarie; citata per registrare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di spese.
Massime di principio
- Il provvedimento di riunione di cause ha natura ordinatoria e, salvo specifiche eccezioni, non è impugnabile in sede di legittimità: le doglianze devono riguardare il merito decisionale e non l'atto di organizzazione processuale.
- La mancata comunicazione dell'udienza nei termini (30 giorni) integra di norma una nullità a tutela del diritto di difesa, ma tale nullità può essere sanata quando la parte ha partecipato attivamente all'udienza senza eccepire la violazione e senza chiedere termine a difesa (effetto sanante ex art.156 c.p.c.).
- In accertamenti sul valore degli immobili l'Amministrazione può scegliere tra criteri ‘pari-ordinati’ (comparativo, reddituale, altri elementi) e può avvalersi di elementi sopravvenuti se questi dimostrano che la formazione del valore era già in atto al momento del trasferimento (concetto di formazione progressiva).
- La mancata produzione di una perizia di parte è, in linea di principio, una scelta processuale della parte; se si vuol contestare la stima dell'Ufficio è opportuno predisporre e mettere in evidenza una perizia di parte tempestivamente e nelle forme processuali utili.
- La CTR può fondare la propria valutazione richiamando motivazioni del primo giudice (motivazione per relationem) purché esistano elementi obiettivi su cui basare la conferma; l'asserita decisione 'secondo equità' va provata e non può essere semplicemente dedotta quando il giudice abbia invece utilizzato criteri stimativi previsti dalla legge.
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