Cassazione Civile, Sentenza n. 2934/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Emilia Romagna che aveva ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale (1%) sulla sentenza di opposizione allo stato passivo con cui il Tribunale di Parma aveva ammesso al passivo il credito vantato da Southwestern Life Insurance Company, nonostante che il credito fosse stato in precedenza ammesso con riserva di produzione documentale dal giudice delegato. La ricorrente sosteneva che la sentenza si era limitata a sciogliere una riserva meramente documentale e non aveva accertato diritti a contenuto patrimoniale, per cui doveva applicarsi l'imposta di registro in misura fissa (art. 8, lett. d) Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986) e non quella proporzionale (art. 8, lett. c)).
La decisione
Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha confermato che la sentenza emessa in esito al giudizio di opposizione allo stato passivo, quando essa accerta l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti della procedura concorsuale (anche se il credito era stato precedentemente ammesso 'con riserva' dal giudice delegato), costituisce una pronuncia di cognizione che accerta diritti a contenuto patrimoniale e pertanto è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, lett. c), Tariffa, Parte I, allegato al D.P.R. 131/1986. La Corte ha motivato che l'ammissione con riserva ha natura di 'prenotazione' e non esclude il controllo in contraddittorio sulla documentazione e sulla prova del credito; l'opposizione può quindi condurre a un accertamento di an e di quantum che incide direttamente sulla partecipazione al concorso e sul riparto. Spese compensate per la fase di legittimità per sopravvenuta novità e mancato consolidamento giurisprudenziale; disposto anche il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte I, art. 8, lett. c) e d)
lett. c): atti dell'autorità giudiziaria ... di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (soggetti a imposta proporzionale dell'1%). lett. d): atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (soggetti a imposta in misura fissa).
La Corte ha ritenuto che le sentenze di opposizione che, con un giudizio contenzioso, accertano l'esistenza e l'efficacia di un credito rispetto alla procedura concorsuale rientrano nella fattispecie della lett. c) e sono soggette all'imposta proporzionale dell'1%. Le pronunce che non aggiungono nulla sull'esistenza/quantità del credito possono rientrare nella lett. d).
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - artt. 95, 97, 98
art. 95 e art. 98 (norme sulla ammissione al passivo e sull'opposizione allo stato passivo) (testi citati nella sentenza, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie).
L'ammissione al passivo con riserva ha natura cautelare/prenotativa e non esclude il controllo successivo in contraddittorio; l'opposizione prevista dall'art. 98 è il mezzo per ottenere lo scioglimento della riserva e può comportare un accertamento sull'esistenza, entità e rilevanza del credito.
Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 3, 24, 53
Richiamati dalla ricorrente per profili di violazione di diritto e imparzialità/uguaglianza, non hanno trovato applicazione idonea a modificare la valutazione della Corte di legittimità sulla natura dell'accertamento operato dalla sentenza impugnata.
Corte Costituzionale - sent. n. 177/2017
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c) della Tariffa, Parte I, nella parte relativa a pronunce che definiscono giudizi di opposizione allo stato passivo con crediti derivanti da operazioni soggette a IVA.
La Corte ha ritenuto la sentenza della Consulta non pertinente al caso concreto: la declaratoria parziale di incostituzionalità riguarda profili connessi all'IVA e non ha esteso effetti tali da escludere l'applicazione dell'imposta proporzionale nelle fattispecie in cui la sentenza di opposizione accerta l'esistenza e l'efficacia del credito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata nella motivazione)
Precedenti di legittimità hanno fissato il principio per cui l'imposta proporzionale si applica alle pronunce giudiziali ricognitive di crediti; in casi diversi (ad es. solo mutamento qualitativo del credito, come il riconoscimento di privilegio) può applicarsi l'imposta in misura fissa.
Massime di principio
- L'ammissione al passivo 'con riserva' da parte del giudice delegato ha natura cautelare/prenotativa e non esclude il successivo controllo giurisdizionale in contraddittorio: lo scioglimento della riserva mediante opposizione può costituire un vero e proprio accertamento di diritti patrimoniali.
- Quando la sentenza di opposizione allo stato passivo, a seguito di giudizio contenzioso, accerta l'esistenza, l'efficacia o la misura di un credito nei confronti della procedura concorsuale, la stessa è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale (art. 8 lett. c) Tariffa, D.P.R. 131/1986).
- Se la pronuncia si limita invece a modificare esclusivamente la qualifica del credito (ad es. riconoscimento di privilegio) senza incidere su ammontare o titolo del credito già accertato, l'imposta può essere applicabile in misura fissa (art. 8 lett. d)).
- Occorre valutare concretamente la natura della riserva iniziale: se la riserva riguarda la mera proponibilità dell'azione o requisiti di titoli particolari, l'opposizione potrebbe avere limiti; se la riserva riguarda la produzione di documenti idonei a provare il credito, l'opposizione apre il sindacato pieno sulla prova e quindi la possibilità di un accertamento patrimoniale soggetto a imposta proporzionale.
- In ogni caso il creditore ammesso con riserva deve proporre l'opposizione per ottenere lo scioglimento della riserva: il mero deposito successivo di documenti presso il giudice delegato o il curatore non sottrae la questione al controllo in contraddittorio.
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