Ordinanza n. 909/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del “Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 36/2023, della gestione integrata delle aree di sosta a pagamento e delle aree di sosta destinate ai residenti nel territorio comunale di Lodi, compresa la realizzazione di un nuovo parcheggio in elevazione – CUP: E19J26002710007 – CIG: BC10C29012”, pubblicato il 17.06.2026 sull’Albo Pretorio del Comune di Lodi; - del Disciplinare di gara pubblicato il 17.06.2026 sull’Albo Pretorio del Comune di Lodi; - della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14.05.2026, avente ad oggetto la dichiarazione di pubblico interesse e l’approvazione della proposta del promotore (ATI City 2 Green Light S.r.l./Finalpa S.r.l.), nella parte in cui ha posto a base della successiva gara una proposta carente dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; - della Determinazione Dirigenziale n. 639 del 13.06.2025, con cui è stato approvato l’Avviso e il relativo Allegato 1 (Fascicolo «Lodi Park System»), nella parte in cui non sono stati poi recepiti nel bando finale i criteri tecnologici ivi indicati; - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22.04.2026, avente ad oggetto la presa d’atto della relazione di valutazione e la scelta della proposta del promotore; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e disciplinare della procedura aperta per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, della gestione integrata delle aree di sosta a pagamento e delle aree per residenti, con realizzazione di un parcheggio in elevazione, nonché gli atti di individuazione del promotore e di dichiarazione di pubblico interesse
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di finanza di progetto, contestando la dichiarazione di pubblico interesse e la scelta del raggruppamento promotore, oltre al bando e al disciplinare. Ha dedotto, in particolare, il mancato inserimento della clausola sociale nella lex specialis; l'incompletezza della proposta del promotore quanto agli elementi essenziali del servizio, tra cui numero e qualifiche degli addetti al controllo della sosta, ore lavorate, contratti collettivi applicati e risorse necessarie; la sostanziale modifica dell'oggetto della concessione tra la fase di manifestazione di interesse e la successiva gara, con prevalenza attribuita a un sistema integrato di servizi digitali per la mobilità urbana; il difetto di istruttoria e motivazione nella scelta del promotore; la carenza di un'asseverazione conforme del piano economico-finanziario posto a base della dichiarazione di pubblico interesse, in asserita violazione dell'art. 193, comma 16, del d.lgs. 36/2023. La ricorrente ha sostenuto di essere legittimata e interessata all'annullamento della documentazione di gara perché i vizi strutturali denunciati le avrebbero impedito di formulare un'offerta consapevole e sostenibile, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In fase sommaria non ha ravvisato elementi tali da impedire alla ricorrente di formulare un'offerta consapevole e di partecipare alla gara, il cui termine di presentazione scadeva il 17 agosto 2026. Ha rilevato che le plurime questioni dedotte richiedono un approfondimento proprio della fase di merito e che le contestazioni delle controparti, in particolare sull'ampiezza e articolazione degli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante, apparivano prima facie idonee a deporre per la sostanziale infondatezza del ricorso, ove non inammissibile. Ha inoltre escluso, allo stato, l'irreparabilità del pregiudizio, poiché permaneva la possibilità di partecipare alla procedura. Sono quindi mancati i presupposti cautelari, sia sotto il profilo del fumus sia sotto quello del periculum in mora. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 9 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ha dedotto che il piano economico-finanziario posto a base della dichiarazione di pubblico interesse non fosse corredato da un'asseverazione conforme ai requisiti previsti dalla disposizione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della trattazione e decisione della domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli atti di gara non può essere concessa quando, a una valutazione prima facie, la documentazione non impedisca all'operatore economico di formulare un'offerta consapevole e sostenibile e di partecipare alla procedura.
- La perdurante possibilità di partecipare alla gara esclude, allo stato, l'irreparabilità del pregiudizio derivante dai vizi dedotti contro la lex specialis e gli atti presupposti, salvo la dimostrazione di ulteriori effetti preclusivi concreti.
- Quando le censure contro una procedura di finanza di progetto investono molteplici profili strutturali della proposta, della scelta del promotore, dell'oggetto della concessione e del piano economico-finanziario, la loro valutazione può essere riservata alla fase di merito se richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.
- Nella fase cautelare, le contestazioni delle parti resistenti possono essere valutate ai fini del fumus boni iuris; ove esse facciano emergere la prima facie infondatezza delle censure, la domanda cautelare può essere respinta, anche quando il ricorso non sia ritenuto manifestamente inammissibile.
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