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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11673/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12/06/2025. È stato dedotto un solo motivo, ritenuto dalla Cassazione aspecifico e generico perché privo di effettivo confronto con la motivazione di merito. La Corte d'appello aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli valorizzando: la scansione temporale tra l'invio del link fraudolento e l'ordine di bonifico dal conto della persona offesa al conto intestato all'imputato; l'inverosimiglianza della versione difensiva; il fatto che il conto non fosse stato semplicemente "messo a disposizione", ma risultasse nella sostanza nella disponibilità reale dell'imputato e non solo formalmente intestato a lui. Il ricorrente, invece, tendeva a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione ritenuta non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa del merito: la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando è aspecifico o generico, ossia quando non evidenzia reali aporie o illogicità della decisione di merito.
  • La Cassazione non può essere trasformata in un ulteriore giudizio di merito per rivalutare il compendio probatorio, specie quando la sentenza di appello ha fondato la responsabilità su elementi convergenti e logicamente argomentati.
  • In caso di operazioni fraudolente con utilizzo di conto corrente intestato all'imputato, possono assumere rilievo indiziario la tempistica tra la condotta fraudolenta e il trasferimento di denaro, l'inverosimiglianza della spiegazione fornita e la reale disponibilità del conto oltre la mera intestazione formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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