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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30050 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'imposta sulla pubblicità per l'anno 2007, relativa a due striscioni di 1,5 metri quadrati ciascuno, apposti su una gru collocata in un cantiere edile e recanti il marchio della società produttrice. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'avviso ritenendo tardive alcune difese e produzioni documentali, invalida la firma a stampa dell'avviso, insufficiente la motivazione per relationem, non pubblicitario il semplice marchio privo di recapiti e non configurabile la responsabilità solidale della società pubblicizzata senza previa escussione del soggetto che disponeva della gru. La concessionaria ha impugnato tali statuizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso esaminati. Ha stabilito che le difese del resistente costituente, anche se formulate successivamente, possono integrare mere difese senza ampliare l'oggetto del giudizio; che i documenti possono essere prodotti per la prima volta in appello entro il termine processuale previsto; che la firma a stampa dell'amministratore unico del concessionario è valida se l'atto è prodotto da sistemi informativi automatizzati; che l'avviso può essere motivato per relationem quando riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati; che un marchio apposto su una gru visibile al pubblico può costituire messaggio pubblicitario anche senza numero di telefono o altri recapiti, se oggettivamente idoneo ad associare il prodotto all'impresa; e che il soggetto pubblicizzato è obbligato solidalmente senza necessità di preventiva escussione del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 32, 58 e 61

    La costituzione della parte resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso; i documenti possono essere prodotti in appello entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza.

    Nel processo tributario la parte resistente decaduta dal proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio può comunque svolgere mere difese e contestare fatti e norme dedotti dal contribuente. I documenti, anche se tardivamente prodotti in primo grado, possono essere utilizzati in appello se ritualmente depositati entro il termine previsto.

  • Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87

    La firma autografa prevista per gli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando gli atti sono prodotti da sistemi informativi automatizzati.

    La disposizione è speciale e tuttora efficace. Per gli atti emessi da un concessionario, è sufficiente l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto che esercita direttamente i poteri derivanti dalla propria carica, come l'amministratore unico, senza necessità di un ulteriore provvedimento dirigenziale.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Gli avvisi di accertamento dei tributi locali sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

    La norma individua il requisito formale dell'avviso di accertamento e, quanto alla motivazione, stabilisce il contenuto minimo dell'atto impositivo applicabile dal 1 gennaio 2007.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5, 6, 8, 11 e 17

    L'imposta colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari mediante forme di comunicazione visive o acustiche; il soggetto pubblicizzato e colui che dispone del mezzo sono obbligati solidalmente.

    Un marchio è soggetto a imposta quando, per collocazione, dimensioni e modalità d'uso, supera la mera funzione distintiva ed è oggettivamente idoneo a far conoscere a una pluralità indeterminata di destinatari il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa. La solidarietà non comporta un beneficio di preventiva escussione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Se la motivazione richiama un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale.

    La motivazione per relationem è valida quando l'avviso consente al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, mediante allegazione o riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 3, comma 16-sexies, convertito in Legge n. 44 del 2012, e D.M. 26 luglio 2012

    Esenzione specifica per il marchio di fabbrica apposto su gru mobili, gru a torre e macchine da cantiere.

    L'esenzione introdotta dalla normativa sopravvenuta opera per il futuro e non può essere utilizzata per escludere l'imposta relativa all'anno 2007.

  • Costituzione, artt. 3, 24 e 53

    Tutela del diritto di difesa, uguaglianza e capacità contributiva.

    La solidarietà fiscale del soggetto pubblicizzato è compatibile con la capacità contributiva perché tale soggetto trae un vantaggio diretto dalla pubblicità; non è necessario prevedere la preventiva escussione dell'obbligato principale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la costituzione tardiva o le produzioni documentali tardive in primo grado non impediscono necessariamente alla parte resistente di svolgere mere difese né al giudice d'appello di valutare i documenti ritualmente ripresentati entro il termine previsto.
  • La firma a stampa su un avviso di accertamento prodotto da un sistema automatizzato è valida se il nominativo del responsabile è riconducibile al soggetto legittimato, inclusi gli organi della società concessionaria che esercitano direttamente i poteri di accertamento.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l'avviso indica o riproduce gli elementi essenziali necessari per consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
  • La valutazione della natura pubblicitaria di un marchio deve essere oggettiva: rilevano la visibilità pubblica, la collocazione, le dimensioni e l'associazione tra marchio e prodotto o attività, non la sola intenzione del titolare né la presenza di recapiti telefonici o digitali.
  • Il semplice marchio apposto su un bene dell'impresa può essere imponibile se, nel contesto concreto, svolge anche una funzione promozionale e raggiunge una platea indeterminata di potenziali clienti.
  • Il soggetto pubblicizzato risponde solidalmente dell'imposta insieme a chi dispone del mezzo pubblicitario; l'ente impositore può rivolgersi direttamente a uno dei coobbligati senza dover prima escutere l'altro.
  • Le esenzioni introdotte da norme successive non si applicano retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori, salvo espressa previsione legislativa.

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