Sentenza n. 4188/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della nota del 10/5/2024 prot. AOOO.c_e955.10/05/2024.0015749 – Assegnazione lotti area P.I.P Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 R.S. n. 21 del 13/02/2024 e del relativo allegato “DEL_DUCA_PRINT.pdf.p7m (233.3 KB)”, avente ad oggetto “– Assegnazione lotti area P.I.P - Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse - Determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 R.S. n. 21 del 13/02/2024”, con cui il Comune di Marigliano ha comunicato a DELDUCAPRINT di essere risultata seconda graduata per l’assegnazione del lotto n. 40 di interesse dell’area PIP, e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusi la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 3/5/24 di approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei lotti PIP, in relazione al lotto di interesse n. 40, nonché della riferita attività di valutazione effettuata dalla commissione; 2) della deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 3/5/24 del Comune di Marigliano, avente ad oggetto “assegnazione lotti area PIP Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse. Determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/24 – R.S. n. 21 del 13/2/24” -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 30/10/2024: -) della deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 25/9/2024, pubblicata il 27/9/2024 del Comune di Marigliano, avente ad oggetto “assegnazione lotti area P.I.P. Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse. Determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 – R.S. n. 21 del 13/2/2024 – graduatoria definitiva” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, per quanto di ragione in relazione al lotto n. 40, ivi inclusa la proposta di deliberazione prot n. 25247 del 2/8/241, la determinazione Settore III R.G. n. 721 del 1/8/2024 e R.S. n. 114 del 1/8/2024 “di presa d’atto della graduatoria definitiva per l’assegnazione dei lotti PIP, di cui alla determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 – RS n. 21 del 13/2/2024”, il verbale n. 4 del 26/7/24 della Commissione, con allegata graduatoria”; per quanto riguarda il ricorso incidentale: .) della deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 25/9/2024, pubblicata il 27/9/2024 del Comune di Marigliano, avente ad oggetto “assegnazione lotti area P.I.P. Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse. Determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 – R.S. n. 21 del 13/2/2024 – graduatoria definitiva” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, per quanto di ragione in relazione al lotto n. 40, ivi inclusa la proposta di deliberazione prot n. 25247 del 2/8/241, la determinazione Settore III R.G. n. 721 del 1/8/2024 e R.S. n. 114 del 1/8/2024 “di presa d’atto della graduatoria definitiva per l’assegnazione dei lotti PIP, di cui alla determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 – RS n. 21 del 13/2/2024”, il verbale n. 4 del 26/7/24 della Commissione, con allegata graduatoria, unitamente alla “documentazione trasmessa”(di cui non si conoscono estremi e contenuto), qualora dovesse essere ulteriore rispetto al predetto verbale, nonché la richiamata determinazione Settore III R.G. n. 400 del 26/4/24 e RS n. 64 del 26/4/24 di presa d’atto della graduatoria provvisoria e delibera di GC n. 50 del 3/5/24 di approvazione della graduatoria provvisoria; 10) del verbale n. 4 del 26/7/2024 della Commissione per l’assegnazione delle aree PIP, avente ad oggetto “verbale della commissione di valutazione ex art. 8 regolamento PIP approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 29/7/2008 integrato con delibera di c.c. n. 17 del 29/4/2010 modificato con delibera di CC n. 22 del 31/5/2016, modificato con delibera di CC n. 9 del 5/2/2019” (allegato alla deliberazione di GC n. 88/24) e di tutto quanto in esso rilevato, per quanto di interesse e lesivo (con esclusione del positivo riconoscimento di punti 2 per il criterio D4, aggiuntivi ai 28 punti già assegnati), ivi inclusa l’allegata graduatoria di assegnazione per il lotto n. 40, unitamente ad eventuale documentazione (documentazione trasmessa; cfr.: delibera di GC n. 88/24), di cui non si conoscono estremi e contenuto, qualora dovesse essere ulteriore rispetto al predetto verbale; 11) di tutta la documentazione prot C_E955 - - 1 – 2024-06-06-0019191, presentata da Condor Express Line srl (acquisita al prot. n. 0007408 del 28/2/24) per il lotto n. 40 (relativa nota di trasmissione C_E955 - - 1 – 2024-06-06-0019191) e di tutto quanto rilevato e/o allegato in ciascuno dei documenti prodotti per l’offerta, unitamente ad eventuali richieste del Comune e relativi riscontri dell’OE; 12) degli atti della procedura, se e qualora dovessero essere lesivi degli interessi della ricorrente (per le ragioni di seguito chiarite), costituiti da avviso di manifestazione di interesse, di cui alla determina di indizione rg n. 151 del 13/2/24, con relativi allegati: allegato “A” – Modello di domanda per la concessione in proprietà del/i lotto/i liberi nei comparti P.I.P.; allegato “A1” – modello di domanda per la concessione di aree a verde libere nei comparti PIP; allegato “B” – dati identificativi del soggetto richiedente; “allegato C” Punteggi per la valutazione; allegato “D” schema contratto tipo; planimetrie con l’individuazione dei lotti disponibili ALL_ 1 (tavola 10 – stato di fatto inquadramento lotti), ALL_2 (particolare planimetrico E-H), ALL_4 (particolare planimetrico comparto M), ALL_5 (particolare planimetrico comparti O_S); elaborato 3 area PIP - comparto “M”; elaborato 4 – area PIP – comparti “O” – “S”; dell’avviso di manifestazione di interesse (inclusi l’allegato B “dati identificativi del soggetto richiedente” e l’allegato C “Punteggi per la valutazione”), qualora inteso in termini lesivi alla ricorrente, ovvero se inteso nei termini in cui è stato interpretato erroneamente dalla Commissione, per le ragioni di cui al motivo 1) del presente ricorso, che qui per brevità da intendersi per trascritto; 2 13) del Regolamento P.I.P., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/7/2008, integrato con delibera di CC n. 17 del 29/4/2010, modificato con delibera di CC n. 22 del 31/5/2016, modificato con delibera di CC n. 9 del 5/2/2019, solo se e per quanto di ragione e se e qualora inteso nei termini interpretati erroneamente dalla Commissione, per le ragioni di cui al motivo 1) del presente ricorso, qui per brevità da intendersi per trascritto; 14) di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi incluso il decreto sindacale n. 30 del 14/4/23 - prot. n. 12482 del 14/4/23, la nota prot 12573 del 17/4/2023, la nota del 10/5/2024 prot. AOOO.c_e955.10/05/2024.0015749, avente ad oggetto “– Assegnazione lotti area P.I.P - Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse - Determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 R.S. n. 21 del 13/02/2024” (recante mancata assegnazione del lotto n. 40), la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 3/5/24 del Comune di Marigliano, avente ad oggetto “assegnazione lotti area PIP Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse. Determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/24 – R.S. n. 21 del 13/2/24” (unitamente alla relativa nota di trasmissione prot C_E955 - - 1 – 2024-06-11 – 0019577) e di tutto in essa rilevato e/o allegato in relazione al lotto n. 40 dell’area PIP, ivi inclusi la proposta di deliberazione n. 14214 del 29/4/24 del Settore III, l’allegata graduatoria dei lotti assegnati, in relazione al predetto lotto n. 40, anche in ordine alla errata indicazione, sia della superficie fondiaria che non è di mq 3.911,00 ma di mq 6.054,00, che di quella edificabile che non è di mq 1.253,46, ma di 3.024,00, come da Avviso; la determinazione del Settore III del Comune di Marigliano, Registro Generale n. 400 del 26/4/2024 (Registro Settore n. 64 del 26/4/24), avente ad oggetto “presa d’atto della graduatoria per l’assegnazione dei lotti PIP di cui alla determinazione Settore III RG n. 151 del 13/2/24 RS n. 21 del 13/2/24” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato in relazione al lotto n. 40 di interesse, con particolare riferimento alla “documentazione trasmessa dall’apposita commissione nell’allegata graduatoria per l’assegnazione dei lotti PIP” e, dunque, della predetta documentazione, di cui si ignorano gli estremi e l’esatto contenuto, unitamente all’allegata graduatoria in ordine al lotto n. 40; i verbali (invero stralci), prot C_E955 - - 1 – 2024-06-11 – 0019577 (trasmessi con la nota di eguale protocollo), della Commissione di valutazione n. 1 del 3/4/242, n. 2 del 22/4/243 e della relativa scheda di assegnazione dei punteggio per il lotto n. 40, n. 3 del 26/4/244 e di tutto quanto in essi rilevato e/o allegato, ivi inclusi i punteggi (di cui anche all’allegato “C”), eventuali schede, pareri, relazioni, esiti, etc., in ordine al lotto n. 40 di interesse, nonché e in particolare l’allegato C – punteggi per la valutazione relativo ai punteggi assegnati alla ricorrente e anche alla controinteressata, trasmesso con nota prot n. _E955 - - 1 – 2024-06-21 – 0020863, del Settore III del Comune di Marigliano, nonché ancora gli atti interni della commissione, qualora diversi ed ulteriori a quelli trasmessi con nota prot C_E955 - - 1 – 2024-06-11 – 0019577 e precisati con nota prot C_E955 - - 1 – 2024-06-21 – 0020863, del Settore III del Comune di Marigliano; nonché ancora la determinazione Settore III – RG n. 151 del 13/2/24 – R.S. n. 21 del 13/2/24, solo se e qualora lesiva e solo per quanto di ragione. NONCHE’ DEI PROVVEDIMENTO GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO 1) della nota del 10/5/2024 prot. AOOO.c_e955.10/05/2024.0015749 – Assegnazione lotti area P.I.P Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 R.S. n. 21 del 13/02/2024 e del relativo allegato “DEL_DUCA_PRINT.pdf.p7m (233.3 KB)”, avente ad oggetto “– Assegnazione lotti area P.I.P - Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse - Determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/2024 R.S. n. 21 del 13/02/2024”, con cui il Comune di Marigliano ha comunicato a DELDUCAPRINT di essere risultata seconda graduata per l’assegnazione del lotto n. 40 di interesse dell’area PIP, e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusi la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 3/5/24 di approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei lotti PIP, in relazione al lotto di interesse n. 40, nonché della riferita attività di valutazione effettuata dalla commissione; 2) della deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 3/5/24 del Comune di Marigliano, avente ad oggetto “assegnazione lotti area PIP Comune di Marigliano di cui alla manifestazione di interesse. Determinazione settore III RG n. 151 del 13/2/24 – R.S. n. 21 del 13/2/24” (unitamente alla relativa nota di trasmissione prot C_E955 - - 1 – 2024-06-11 – 0019577) e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato in relazione al lotto n. 40 dell’area PIP, ivi inclusi la proposta di deliberazione n. 14214 del 29/4/24 del Settore III, l’allegata graduatoria dei lotti assegnati, in relazione al predetto lotto n. 40, anche in ordine alla errata indicazione, sia della superficie fondiaria che non è di mq 3.911,00 ma di mq 6.054,00, che di quella edificabile che non è di mq 1.253,46, ma di 3.024,00, come da Avviso; 3) della determinazione del Settore III del Comune di Marigliano, Registro Generale n. 400 del 26/4/2024 (Registro Settore n. 64 del 26/4/24), avente ad oggetto “presa d’atto della graduatoria per l’assegnazione dei lotti PIP di cui alla determinazione Settore III RG n. 151 del 13/2/24 RS n. 21 del 13/2/24” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato in relazione al lotto n. 40 di interesse, con particolare riferimento alla “documentazione trasmessa dall’apposita commissione nell’allegata graduatoria per l’assegnazione dei lotti PIP” e, dunque, della predetta documentazione, di cui si ignorano gli estremi e l’esatto contenuto, unitamente all’allegata graduatoria in ordine al lotto n. 40; 4) dei verbali (invero stralci), prot C_E955 - - 1 – 2024-06-11 – 0019577 (trasmessi con la nota di eguale protocollo), della commissione di valutazione n. 1 del 3/4/245, n. 2 del 22/4/246 e della relativa scheda di assegnazione dei punteggio per il lotto n. 40, n. 3 del 26/4/247 e di tutto quanto in essi rilevato e/o allegato, ivi inclusi i punteggi (di cui anche all’allegato “C”), eventuali schede, pareri, relazioni, esiti, etc., in ordine al lotto n. 40 di interesse, nonché e in particolare l’allegato C – punteggi per la valutazione relativo ai punteggi assegnati alla ricorrente e anche alla controinteressata, trasmesso con nota prot n. _E955 - - 1 – 2024-06-21 – 0020863, del Settore III del Comune di Marigliano, nonché ancora gli atti interni della commissione, qualora diversi ed ulteriori a quelli trasmessi con nota prot C_E955 - - 1 – 2024-06-11 – 0019577 e precisati con nota prot C_E955 - - 1 – 2024-06-21 – 0020863, del Settore III del Comune di Marigliano; 5) di tutta la documentazione prot C_E955 - - 1 – 2024-06-06-0019191, presentata da Condor Express Line srl (acquisita al prot. n. 0007408 del 28/2/24) per il lotto n. 40 (relativa nota di trasmissione C_E955 - - 1 – 2024-06-06-0019191) e di tutto quanto rilevato e/o allegato in ciascuno dei documenti prodotti per l’offerta, unitamente ad eventuali richieste del Comune e relativi riscontri dell’OE; 6) degli atti della procedura, se e qualora dovessero essere lesivi degli interessi della ricorrente (per le ragioni di seguito chiarite), costituiti da avviso di manifestazione di interesse, con relativi allegati: allegato “A” – Modello di domanda per la concessione in proprietà del/i lotto/i liberi nei comparti P.I.P.; allegato “A1” – modello di domanda per la concessione di aree a verde libere nei comparti PIP; allegato “B” – dati identificativi del soggetto richiedente; “allegato C” Punteggi per la valutazione; allegato “D” schema contratto tipo; planimetrie con l’individuazione dei lotti disponibili ALL_ 1 (tavola 10 – stato di fatto inquadramento lotti), ALL_2 (particolare planimetrico E-H), ALL_4 (particolare planimetrico comparto M), ALL_5 (particolare planimetrico comparti O_S); elaborato 3 area PIP - comparto “M”; elaborato 4 – area PIP – comparti “O” – “S”; 7) del Regolamento P.I.P., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/7/2008, integrato con delibera di CC n. 17 del 29/4/2010, modificato con delibera di CC n. 22 del 31/5/2016, modificato con delibera di CC n. 9 del 5/2/2019, solo se e per quanto di ragione; 8) di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la determinazione Settore III – RG n. 151 del 13/2/24 – R.S. n. 21 del 13/2/24, solo se e qualora lesiva e solo per quanto di ragione, la nota prot C_E955 - - 1 – 2024-06-06-0019191, del Settore II del Comune di Marigliano, avente ad oggetto “istanza di accesso agli atti” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato solo per quanto lesivo e di interesse (documentazione relativa all’offerta della controinteressata, nota di richiesta di opposizione indirizzata a Condor Express Line), la nota prot C_E955 - - 1 – 2024 06-11 – 0019577, del Settore III del Comune di Marigliano, avente ad oggetto “istanza di accesso agli atti”, se e solo per quanto di ragione (documentazione trasmessa), la nota prot C_E955 - - 1 – 2024-06-21 – 0020863, del Settore III del Comune di Marigliano, avente ad oggetto “istanza di accesso agli atti”, se e solo per quanto di ragione (documentazione trasmessa, anche allegato C), del verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/1/24, se e qualora lesivo, del decreto sindacale n. 30 del 14/4/23 prot n. 12482 del 14/4/23 di nomina della Commissione per l’assegnazione dei lotti area PIP, della nota prot gen. 12573 del 17/4/23 del segretario generale, degli successivi atti, di cui si ignorano estremi e contenuto, adottati a seguito della graduatoria, se e qualora lesivi; e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o di caducazione del contratto/i eventualmente e conseguentemente stipulato/i per l’assegnazione del lotto n. 40 dell’area P.I.P. del Comune di Marigliano a Condor Express Line srl, in p.l.r.p.t., PIVA: 03868741210, con sede in Pomigliano D’Arco (NA) alla Via Ponte di Ferro snc, pec: condorexpress@pec.it”; nonché -) dei medesimi atti impugnati dalla ricorrente principale nella parte in cui il Comune di Marigliano ha assegnato n. 30 punti anziché 13 punti alla DELDUCAPRINT S.r.l. nell’ambito della procedura per l’assegnazione del lotto n. 40 all’interno del PIP di Marigliano indetta con l’avviso pubblico approvato del 13/2/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di manifestazione di interesse e graduatoria per l'assegnazione del lotto n. 40 dell'area P.I.P. di Marigliano, nonché gli esiti del riesame che hanno confermato l'assegnazione del lotto alla controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'attribuzione iniziale di 28 punti, poi elevata a 30 in sede di riesame, e la conseguente collocazione al secondo posto per il lotto n. 40, assegnato alla controinteressata con 33 punti. Ha dedotto l'erronea valutazione della documentazione e del progetto, chiedendo il riconoscimento di ulteriori punteggi: 3 punti per il criterio C.3, relativo al trasferimento di attività esistenti nel territorio comunale; 5 punti per il criterio A.1, relativo ad attività di ricerca, produzione o espansione ad alta innovazione tecnologica e a basso impatto ambientale; 15 punti per il criterio G.1, relativo alle imprese già assegnatarie e proprietarie di lotti P.I.P. che intendano ampliare l'attività nel lotto confinante. Ha inoltre sostenuto che il progetto sarebbe stato realizzabile soltanto mediante l'assegnazione congiunta dei lotti n. 39 e n. 40 e che la procedura fosse affetta da illogicità, difetto di motivazione, istruttoria e presupposti. Con i motivi aggiunti ha contestato il riesame, deducendo anche la violazione del bando, del regolamento P.I.P., della par condicio e dei principi di trasparenza, nonché l'omesso ricorso al soccorso istruttorio. È stata proposta anche domanda risarcitoria. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che alla ricorrente principale fossero stati attribuiti punteggi non spettanti per i criteri A, D e F.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto anzitutto che il bando imponesse alla Commissione di ordinare le istanze in base ai punteggi predeterminati, senza attribuirle il compito di scegliere il progetto complessivamente preferibile o di garantire l'assegnazione congiunta dei lotti richiesti. La circostanza che il progetto della ricorrente fosse più utile o realizzabile solo con la disponibilità dei lotti n. 39 e n. 40 non imponeva quindi l'assegnazione del lotto n. 40 in presenza di una concorrente con punteggio superiore. Il motivo relativo al criterio D.4 è stato ritenuto privo di interesse attuale, poiché il relativo punteggio era stato riconosciuto in sede di riesame, portando il punteggio complessivo da 28 a 30. Quanto al criterio C.3, il Collegio ha interpretato l'espressione "da altre zone o comuni confinanti" nel senso che il trasferimento deve provenire da una zona diversa da quella P.I.P.; non rileva, pertanto, lo spostamento da un lotto a un altro della medesima area P.I.P. Il criterio è stato ritenuto coerente con la finalità di concentrare nell'area produttiva le attività provenienti da zone improprie, residenziali o comunque diverse. Non era configurabile il soccorso istruttorio, trattandosi di questione interpretativa e non di integrazione di dati o documenti mancanti. Quanto al criterio A.1, il basso impatto ambientale non era sufficiente, poiché il criterio richiedeva congiuntamente anche l'alta innovazione tecnologica. L'attività tipografica e grafica della ricorrente, pur svolta con macchinari moderni e competitivi, non era stata dimostrata come attività di ricerca o ad alta innovazione tecnologica secondo il parametro utilizzato dalla Commissione, ricondotto ai comparti di informatica, telecomunicazioni e ricerca della classificazione NACE. Il riferimento al codice 59 era stato erroneamente interpretato dalla ricorrente come numero di dipendenti, mentre indicava un codice della classificazione economica. Quanto al criterio G.1, la ricorrente non era né proprietaria né già assegnataria del lotto n. 46, essendo soltanto conduttrice di una porzione dell'immobile altrui; inoltre, al momento della valutazione non era ancora assegnataria del lotto n. 39. Mancavano quindi i requisiti letterali del criterio. Anche in questo caso non sussistevano i presupposti per il soccorso istruttorio. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, secondo il principio di prioritaria decisione del ricorso principale quando la sua infondatezza rende inutile l'esame dell'impugnazione incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controinteressata, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 11 dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei lotti P.I.P.
La commissione istituita per la valutazione delle istanze di assegnazione dei lotti infrastrutturali ricompresi nel P.I.P. di Marigliano provvederà ad ordinare le richiamate istanze in ragione del maggior numero di requisiti posseduti dal richiedente, registrati nella scheda di valutazione secondo i punteggi in essa previsti (Allegato C) ed allegata al presente Bando per formarne parte integrante e sostanziale
La Commissione deve applicare i criteri e i punteggi predeterminati dal bando per ordinare le istanze; non deve invece scegliere il progetto complessivamente preferibile né garantire l'assegnazione congiunta di tutti i lotti richiesti.
criterio C.3 dell'Allegato C al bando
Da altre zone o comuni confinanti: Punti 3
Il criterio premia il trasferimento da una zona diversa dall'area P.I.P.; non si applica al trasferimento da un lotto a un altro della medesima area P.I.P.
criterio A.1 dell'Allegato C al bando
Insediamento di aziende pubbliche e/o private ed enti pubblici aventi finalità di ricerca e/o produzione e/o espansione ad alta innovazione tecnologica, a basso impatto ambientale
Il punteggio richiede la compresenza dell'alta innovazione tecnologica e del basso impatto ambientale; la sola sostenibilità ambientale o l'impiego di macchinari moderni non è sufficiente.
criterio G.1 dell'Allegato C al bando
Aziende già assegnatarie e proprietarie dei lotti nell’area PIP che vogliono ampliare l’attività nel lotto confinante ancora non assegnato
Il punteggio presuppone che l'impresa sia già assegnataria e proprietaria di un lotto e intenda ampliare l'attività nel lotto confinante; non basta essere conduttrice di un immobile altrui o risultare assegnataria di altro lotto soltanto all'esito della medesima procedura.
art. 8 del regolamento P.I.P. del Comune di Marigliano
La disposizione è richiamata quale base regolamentare della Commissione di valutazione, senza che il Collegio ne svolga una specifica interpretazione ulteriore.
art. 27 del regolamento P.I.P. del Comune di Marigliano
La disposizione definisce il quadro generale delle attività insediabili nell'area P.I.P., ma non costituisce un elenco esaustivo delle caratteristiche concrete che le attività possono presentare ai fini del criterio premiale sull'alta innovazione tecnologica.
soccorso istruttorio
Il soccorso istruttorio non è attivabile per risolvere una questione di interpretazione dei criteri del bando o per dimostrare ex post il possesso di requisiti sostanziali non risultanti dalla domanda.
Massime di principio
- Quando il bando di una procedura selettiva predetermina criteri e punteggi per ordinare le domande, la Commissione deve applicare tali parametri e non è tenuta a valutare quale progetto sia complessivamente preferibile né ad assegnare congiuntamente più lotti richiesti, se ciò contrasta con la graduatoria.
- La clausola che attribuisce un punteggio per il trasferimento di attività da "altre zone" dell'area comunale non comprende il trasferimento da un lotto a un altro della medesima area P.I.P., poiché la ratio del criterio è favorire la delocalizzazione di attività provenienti da zone diverse o improprie verso l'area produttiva.
- Quando un criterio premiale richiede congiuntamente alta innovazione tecnologica e basso impatto ambientale, la dimostrazione del solo basso impatto ambientale, anche mediante l'impiego di macchinari moderni o impianti fotovoltaici, non è sufficiente per ottenere il punteggio.
- Il criterio che premia le imprese già assegnatarie e proprietarie di lotti confinanti richiede il possesso attuale e congiunto di tali qualità al momento della valutazione; la locazione di una porzione di un lotto altrui e la futura assegnazione di un diverso lotto nella medesima procedura non equivalgono ai requisiti richiesti.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare il contenuto sostanziale dell'offerta o per colmare l'assenza di requisiti premiali; esso non è necessario quando la controversia riguarda soltanto l'interpretazione della lex specialis e non dati documentali obiettivamente mancanti o ambigui.
- Nel giudizio relativo a una procedura selettiva, il rigetto del ricorso principale può rendere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata contro la posizione del ricorrente principale.
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