Sentenza n. 2809/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento, reso noto con la comunicazione di improcedibilità prot. 117252 ex art. 2 comma 2 della L. 241/90 e s.m. e i. del 08/07/22, con cui il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia del Comune di Roma ha concluso negativamente il procedimento in forma semplificata avente ad oggetto la richiesta avanzata nel 2006 per la concessione di contributo ai sensi della l. n. 13/89.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di improcedibilità con cui Roma Capitale ha concluso negativamente il procedimento relativo alla richiesta di contributo ex l. 13/1989 per la realizzazione di ascensori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale deducendo violazione di legge, eccesso di potere ed errata motivazione. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse erroneamente ritenuto già realizzati i lavori prima della presentazione della domanda di contributo del 5 giugno 2006, mentre la documentazione prodotta — fatture datate da settembre 2006 ad aprile 2009, denuncia di inizio attività dell’8 aprile 2007 e dichiarazione dell’impresa esecutrice del 12 novembre 2007 — avrebbe dimostrato che i lavori erano iniziati successivamente. Roma Capitale ha chiesto il rigetto, rilevando che, secondo la stessa documentazione e le ammissioni del ricorrente, i lavori per il superamento delle barriere architettoniche e l’installazione dell’ascensore erano iniziati il 7 aprile 2006, quindi prima della domanda. L’Amministrazione ha inoltre evidenziato che l’immobile era stato oggetto di tre concessioni in sanatoria rilasciate nel 2013 e nel 2014, successivamente alla domanda, sicché alla data della richiesta il manufatto non risultava urbanisticamente regolare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Il giudice ha ritenuto correttamente valutati entrambi i profili ostativi indicati dall’Amministrazione. In primo luogo, i lavori risultavano già iniziati alla data della domanda, circostanza incompatibile con il requisito previsto dalla disciplina del contributo, senza che rilevasse il fatto che le opere non fossero ancora completate. In secondo luogo, l’immobile non disponeva ancora della sanatoria edilizia al momento della presentazione dell’istanza; le sanatorie rilasciate nel 2013 e nel 2014 costituivano fatti successivi che non potevano integrare retroattivamente i requisiti richiesti dalla disciplina del contributo. Il TAR ha affermato che i requisiti, positivi o negativi, previsti dalla lex specialis per l’erogazione di contributi pubblici devono sussistere al momento della presentazione della domanda e non possono essere integrati successivamente. Le spese di lite sono state compensate per la risalenza della vicenda e per le concrete modalità del suo svolgimento.
Norme richiamate
art. 6 l. 13/1989
per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (…) sono concessi contributi…
La disposizione costituisce la base normativa del contributo per opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
È richiamato quale base della comunicazione di improcedibilità con cui l’Amministrazione ha concluso il procedimento.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il ricorso è manifestamente infondato.
punto 4.5 circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989
la domanda deve riguardare opere non ancora realizzate
La domanda di contributo deve riferirsi a opere non ancora realizzate né in corso di esecuzione; il Comune può effettuare controlli per verificarne la sussistenza.
punto 4.7 circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989
l'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione
La mancata preesistenza o esecuzione in corso delle opere deve essere dichiarata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva da allegare all’istanza.
Massime di principio
- Nelle procedure per l’erogazione di contributi pubblici, i requisiti positivi e negativi previsti dalla disciplina applicabile devono sussistere al momento della presentazione della domanda e non possono essere integrati o sanati da fatti sopravvenuti.
- Per i contributi destinati alla realizzazione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche, la domanda deve riguardare opere non ancora realizzate né in corso di esecuzione; l’avvio dei lavori prima della presentazione dell’istanza è ostativo all’ammissione al contributo, anche se le opere non sono state completate.
- La regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile richiesta dalla disciplina del contributo deve sussistere al momento della presentazione della domanda; una sanatoria rilasciata successivamente non può integrare retroattivamente il requisito mancante.
- Ai fini dell’ammissione a un contributo pubblico, l’Amministrazione deve valutare la sussistenza dei requisiti secondo la situazione esistente alla data della domanda, senza attribuire efficacia sanante a circostanze maturate successivamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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