Cassazione Civile, Ordinanza n. 16625/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmina)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una condòmina contro un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 344,00 a titolo di oneri condominiali in favore del condominio. Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e revocato il decreto. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza del Giudice di Pace. Dalla motivazione emerge che la Corte non entra nel merito dei motivi, perché rileva d'ufficio che il mezzo corretto di impugnazione contro le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità è l'appello a motivi limitati, non il ricorso per cassazione. Il ricorrente ha anche chiesto in memoria la compensazione delle spese per la novità della questione, ma la Corte osserva che al momento della proposizione del ricorso la giurisprudenza era già consolidata nel senso dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la sentenza del Giudice di Pace, resa nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, avrebbe dovuto essere impugnata con appello a motivi limitati ai sensi dell'art. 339 c.p.c., comma 3. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito previsto da questa norma.
art. 339 c.p.c., comma 3
Per le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, l'unica impugnazione ordinaria ammessa è l'appello a motivi limitati.
D.Lgs. n. 40 del 2006
La riforma viene richiamata come base dell'assetto che distingue tra sentenze appellabili e sentenze ricorribili per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria non sono direttamente ricorribili per cassazione: l'impugnazione ordinaria esperibile è l'appello a motivi limitati.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione deriva anche se le censure riguardano giurisdizione, competenza o totale assenza di motivazione, perché il rimedio corretto resta l'appello ex art. 339 c.p.c., comma 3.
- La consolidata giurisprudenza sulla non ricorribilità per cassazione delle sentenze equitative del Giudice di Pace esclude che possa invocarsi la novità della questione per ottenere compensazione delle spese.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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