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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30033 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Soggetto residente - "Stabile organizzazione" - Accertamento per ciascuna annualità di imposta - Necessità - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva escluso la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia della società estera S. G. e aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRAP, IVA e IRPEG per gli anni 2004, 2005 e 2006. Secondo l'Agenzia, il precedente giudicato relativo agli anni 1997-2003 non avrebbe dovuto vincolare il giudice per annualità diverse, poiché la presenza di una stabile organizzazione deve essere verificata autonomamente per ciascun periodo d'imposta, sulla base degli elementi materiali e dinamici concretamente esistenti in quell'anno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il giudicato esterno formatosi per gli anni 1997-2003 non potesse essere automaticamente esteso agli anni 2004-2006. La stabile organizzazione è una situazione di fatto potenzialmente mutevole e deve essere accertata anno per anno, verificando la presenza di una sede fissa di affari e l'effettivo esercizio, totale o parziale, dell'attività d'impresa in Italia. La Corte ha escluso l'efficacia vincolante del precedente giudicato anche per IRAP e IRPEG e, a maggior ragione, per l'IVA, soggetta a norme euro-unitarie imperative. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti; il ricorso incidentale condizionato della società è stato rigettato, in parte perché la società era risultata totalmente vittoriosa nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato esterno può vincolare anche altri periodi d'imposta soltanto quando riguardi fatti con efficacia permanente o pluriennale, oppure la qualificazione stabile di un rapporto giuridico. Non si estende automaticamente a fatti mutevoli, come la sussistenza di una stabile organizzazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 7

    La norma è richiamata nel contesto della determinazione e dell'imputazione temporale dei redditi; la decisione conferma che l'imponibilità deve essere valutata in relazione al singolo periodo d'imposta.

  • Art. 5 del Modello di Convenzione OCSE

    La stabile organizzazione richiede una presenza del soggetto non residente sufficientemente stabile nel territorio dell'altro Stato, caratterizzata da una sede fissa di affari e dall'esercizio, totale o parziale, dell'attività d'impresa.

  • Art. 7 delle convenzioni contro le doppie imposizioni

    I redditi d'impresa di un soggetto non residente possono essere tassati nello Stato della fonte quando l'impresa vi opera tramite una stabile organizzazione, nei limiti dei redditi attribuibili a tale organizzazione.

  • Legge n. 974 del 1984

    È richiamata quale legge di ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni considerata dalla giurisprudenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Disciplina la specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la Corte ha ritenuto infondata la censura della società relativa alla mancata pronuncia su tale questione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello; anche la relativa censura della società è stata ritenuta infondata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La Corte ha escluso una violazione perché il giudice di merito aveva dichiarato assorbite le ulteriori questioni.

Massime di principio

  • La sussistenza di una stabile organizzazione di un'impresa estera in Italia deve essere verificata per ciascun anno d'imposta, considerando concretamente la sede, le strutture, il personale e l'attività svolta nel periodo rilevante.
  • Una sentenza definitiva relativa ad annualità precedenti non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare la stabile organizzazione per anni successivi, perché gli elementi costitutivi possono cambiare nel tempo.
  • Il giudicato può produrre effetti oltre il singolo anno solo quando riguarda situazioni giuridiche permanenti o fatti legalmente destinati a durare per più periodi; non vale, di regola, per situazioni fattuali variabili.
  • In materia IVA, l'estensione del giudicato nazionale è ulteriormente limitata quando potrebbe compromettere l'effettività delle norme imperative dell'Unione europea.
  • Nel nuovo giudizio di rinvio il giudice dovrà esaminare autonomamente gli elementi di fatto relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, senza considerarsi vincolato dall'esclusione della stabile organizzazione riferita agli anni 1997-2003.

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