Sentenza n. 7042/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. sulla istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione sulla propria istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, chiedendo l'annullamento e l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia. Nel corso del giudizio è emerso, senza contestazione, che la medesima esigenza di tutela era già stata oggetto di un precedente procedimento davanti al TAR Lazio. In quel procedimento, la Prefettura aveva adottato il 20 gennaio 2026 un provvedimento di accoglienza presso un CAS di Roma e ne aveva dato comunicazione al difensore del ricorrente, chiedendo di agevolare l'inserimento. Il precedente giudizio si era quindi concluso con una sentenza del 18 febbraio 2026 che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. Poiché tale sentenza era stata pubblicata prima della proposizione del nuovo ricorso, il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile applicazione del principio del ne bis in idem, assegnando alle parti termini per il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., e ha definito la causa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. La controversia riguardava infatti la stessa esigenza di ammissione all'accoglienza già definita in un precedente giudizio, nel quale l'Amministrazione aveva nel frattempo disposto l'accoglienza e il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. La precedente sentenza era stata pubblicata prima della proposizione del nuovo ricorso e non risultava contestata la ricostruzione fornita dall'Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti. È stata inoltre revocata l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio, disposta con precedente decreto, in considerazione della manifesta inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.;
Consente la definizione della controversia in forma semplificata, previa avvertenza alle parti, quando ricorrono i presupposti processuali per una decisione immediata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
ha dato avviso, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile definizione in rito della controversia
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio che possono condurre alla definizione del giudizio.
art. 56 c.p.a.
è stata accolta la domanda cautelare proposta inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 56 cod.proc.amm.
Ha consentito l'adozione della misura cautelare monocratica provvisoria, con ordine al Ministero di provvedere espressamente sull'istanza entro dieci giorni.
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
misure di accoglienza di cui al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Costituisce la disciplina normativa delle misure di accoglienza richieste dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La proposizione di un nuovo ricorso avente ad oggetto la medesima pretesa già definita in un precedente giudizio è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, anche quando il precedente giudizio si sia concluso con la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, dell'atto o della misura richiesta.
- La pubblicazione della sentenza che ha definito il precedente giudizio prima della proposizione del nuovo ricorso consente di opporre al nuovo giudizio la precedente definizione della controversia, quando l'identità della pretesa risulti dalla vicenda processuale e non sia contestata dalla parte.
- La rilevazione d'ufficio di una possibile causa di inammissibilità impone al giudice amministrativo di assicurare il contraddittorio sulle questioni rilevanti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima della decisione.
- Quando la manifesta inammissibilità del ricorso è accertata, il giudice può revocare l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio disposta nel corso del giudizio.
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