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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46118/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato per i quattro indagati la misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza notturna (e per Budini anche l'obbligo di presentazione giornaliera), chiedendo invece la custodia cautelare in carcere per tutti. I motivi (riuniti) censuravano la presunta manifesta illogicità della motivazione: a) il Tribunale avrebbe escluso l'operatività del divieto di custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 2-bis c.p.p. ma, in contraddizione, avrebbe mantenuto misure meno afflittive solo perché gli indagati avevano osservato il regime cautelare (argomento riferito anche all'assenza di fuga concreta), b) si contestava che non fosse stato adeguatamente considerato il rischio e la gravità (compresa la "professionalità" delinquenziale e la possibilità di reiterazione), nonché la regola secondo cui la violazione di una misura può comportare aggravamento ex art. 299 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale per il riesame: il giudice distrettuale aveva correttamente escluso l'automatica applicazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. alla luce della gravità e della professionalità dei reati e, al tempo stesso, motivato in modo coerente perché, per ciascun indagato, la misura dell'obbligo di dimora (e l'ulteriore obbligo di Budini) fosse adeguata e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari, anche valutando l'attualità delle esigenze e il comportamento successivo degli indagati. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la conferma delle misure disposte in capo ai quattro resistenti (con la custodia in carcere disposta solo per Petrovic dal Tribunale per il riesame, non oggetto del ricorso in Cassazione).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare le imputazioni congiunte fra più soggetti

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; riferita ai furti pluriaggravati oggetto dell'imputazione, cui si è collegata la valutazione della pena edittale e della gravità del fatto

  • art. 625 nn.2 e 5 cod. pen.

    Aggravanti del furto richiamate per circostanziare la gravità (ad es. valori rilevanti, effrazione, uso di strumenti) e giustificare il rilievo della professionalità del modus operandi

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che vieta l'applicazione della custodia in carcere se la pena prevedibile non supera tre anni; il Tribunale ha valutato l'inapplicabilità del divieto alla luce della gravità, degli elementi obiettivi e delle concrete prospettive sanzionatorie

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'aggravamento della misura in caso di violazione; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione e la valutazione delle esigenze cautelari debbano essere ponderate nel complesso, indagato per indagato

Massime di principio

  • Il giudice di appello/riesame ha piena cognizione dell'attualità delle esigenze cautelari e può rivalutare la misura "indagato per indagato" tenendo conto anche del comportamento successivo alla misura originaria
  • L'art. 275, comma 2-bis c.p.p. (divieto di custodia se la pena prevedibile è sotto i tre anni) non opera automaticamente: il giudice deve valutare la concreta gravità dei fatti, la professionalità delinquenziale, i precedenti e la pericolosità, potendo ritenere applicabile la custodia se emerge un concreto rischio
  • La proporzionalità e l'idoneità della misura devono essere motivate in modo specifico per ciascun indagato; motivazioni che valorizzino elementi come domicilio stabile, precedenti, irreperibilità e mobilità possono giustificare misure più afflittive
  • La violazione di una misura può giustificare un aggravamento (art. 299 c.p.p.), ma l'aggravamento non è automatico: va valutato alla luce delle esigenze cautelari complessive e del comportamento effettivo dell'indagato
  • La circostanza che alcuni indagati siano incensurati può influire sulla scelta della misura, ma non esclude che la gravità e l'organizzazione del reato impongano misure più stringenti; il bilanciamento è rimesso al giudice di merito purché adeguatamente motivato

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