Sentenza del 10/11/2017 n. 26636 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva ceduto il terreno il 12 dicembre 2002 e versato l'imposta sostitutiva prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 2, il 17 dicembre 2002, quindi un giorno dopo il termine del 16 dicembre 2002. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto inefficace l'opzione per il regime agevolato e aveva recuperato la maggiore imposta derivante dalla tassazione separata della plusvalenza, oltre alle sanzioni. La contribuente sosteneva invece che il termine fosse ordinatorio e non perentorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il versamento entro il 16 dicembre 2002 costituisse una condizione necessaria per usufruire del regime derogatorio e dell'imposta sostitutiva. Il pagamento effettuato il 17 dicembre 2002 non consentiva quindi di applicare il regime agevolato, anche se la perizia era stata redatta tempestivamente, l'imposta era stata integralmente versata e non vi era stato un concreto pregiudizio per l'Erario. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito e le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 448 del 2001, art. 7, comma 1
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (...) per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto (...) il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima (...) a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
La norma introduce un regime facoltativo e derogatorio per determinare la plusvalenza, consentendo di assumere come valore iniziale quello risultante dalla perizia giurata al 1° gennaio 2002.
Legge n. 448 del 2001, art. 7, comma 2
L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata (...) entro il 16 dicembre 2002
Il termine del 16 dicembre 2002 è stato ritenuto perentorio e costituisce una condizione per usufruire del regime agevolato. Il versamento tardivo comporta l'inapplicabilità della disciplina sostitutiva.
Legge n. 448 del 2001, art. 7, comma 3
L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002
Anche in caso di rateizzazione, entro il termine previsto doveva essere versata almeno la prima rata; il pagamento dell'intero importo dopo la scadenza non rende comunque efficace l'opzione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82
Rappresenta il regime ordinario di determinazione delle plusvalenze, applicabile quando non risultano soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina derogatoria della legge n. 448 del 2001.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della norma tributaria.
Massime di principio
- Quando un regime fiscale agevolato o derogatorio è subordinato al pagamento entro una data determinata, il termine può essere considerato condizione essenziale di accesso al beneficio, soprattutto quando la legge usa una formula puntuale come "entro il".
- Il pagamento tardivo, anche di un solo giorno, può far perdere l'agevolazione se la norma collega espressamente il beneficio al rispetto del termine; non è sufficiente dimostrare di avere versato successivamente l'intero importo.
- La tempestività della perizia, l'assenza di danno per l'Erario, il pagamento integrale successivo o la buona fede del contribuente non sostituiscono l'adempimento richiesto dalla norma quando il termine è ritenuto perentorio.
- In mancanza delle condizioni formali e temporali previste per il regime speciale, si applica il regime ordinario di tassazione della plusvalenza.
- Per beneficiare di un'agevolazione fiscale è prudente considerare perentori i termini di pagamento espressamente indicati dalla legge e verificare con particolare attenzione la data valuta e la corretta esecuzione del versamento.
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