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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33067/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due ricorsi in Cassazione: 1) Il Procuratore Generale impugna la sentenza insofferente della qualificazione giuridica e della pronunzia assolutoria sul reato previsto dall'art. 640 c.p. relativo all'episodio del 20/02/ (testo contiene data discordante 2009/2020), lamentando errori di diritto e di motivazione (ha invocato artt. 606 c.p.p., lett. C) ed E), benché la questione attenga a ricorso per motivo di diritto ex lett. B)). 2) L'imputato Pariota Carmine deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto proscioglierlo con una formula più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per il reato di cui all'art. 612 c.p., commesso nel maggio 2009; chiede quindi diversa valutazione di merito.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per motivi non consentiti. In particolare: il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile perché propone doglianze di fatto e ricorre con motivi non corretti (avrebbe dovuto proporre il motivo previsto dalla lett. B) dell'art. 606 c.p.p. per la questione di diritto relativa alla qualificazione); la doglianza sulla valutazione della testimonianza è di natura fattuale e non sindacabile in Cassazione. Il ricorso dell'imputato è inammissibile perché, anche se fosse fondata la censura sulla formula più favorevole, non potrebbe impedire la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 612 c.p., già dichiarata; inoltre non è stata effettuata rinuncia rituale alla prescrizione. La richiesta della parte civile di far valere la mancata citazione in appello è ritenuta inammissibile perché la parte civile non ha proposto un proprio ricorso per cassazione. Conseguenze economiche: condanna di Pariota Carmine al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020

    Procedura di instaurazione del giudizio di legittimità svolta nelle forme eccezionali previste dal decreto-legge (richiamata per il quadro procedurale); indicazione che il processo di Cassazione è stato instaurato secondo la normativa emergenziale

  • art. 601, comma 4, c.p.p.

    Rilevanza della nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti della parte civile: la Corte osserva che tale eccezione può essere proposta solo dalla stessa parte civile mediante proprio ricorso in Cassazione, non mediante semplice associazione alla doglianza del Procuratore

  • art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), c.p.p.

    La Corte chiarisce che la correzione della qualificazione giuridica è ricorribile (in linea di principio) con la lett. B), mentre i motivi invocati dal Procuratore (lett. C ed E) non sono idonei a sindacare valutazioni di fatto o errori di motivazione manifestamente illogici; scopo: delimitare i motivi consentiti in Cassazione

  • art. 129 c.p.p.

    Riferimento alla possibilità del giudice di usare una formula più favorevole: la Corte segnala che anche se dedotta tale censura, non può prevalere quando il reato è estinto per prescrizione e non è stata data rinunzia

  • art. 616 c.p.p.

    Predisposizione della sanzione pecuniaria e condanna alle spese per il ricorrente (Pariota) che ha provocato l'inammissibilità del ricorso per colpa; autorizza la condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende

  • art. 640 c.p. (truffa) e art. 612 c.p. (minaccia, contesto sostanziale)

    Norme del codice penale relative ai reati oggetto di impugnazione: l'interpretazione operata dalla Corte è che la qualificazione e la valutazione delle prove attinenti all'art. 640 non sono sindacabili in Cassazione con i motivi prospettati

  • Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza citata a sostegno della possibilità di sanzionare il ricorrente che con la sua condotta provochi l'inammissibilità per colpa; richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria

  • Cass. Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio secondo cui quando vi è una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) non sono sindacabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di rinvio sarebbe comunque obbligato a pronunciarsi immediatamente sulla causa estintiva

Massime di principio

  • In Cassazione vanno proposte solo le censure espressamente ammesse dall'art. 606 c.p.p.; la scelta errata del tipo di motivo (es. usare lett. C o E per questioni di diritto) può determinare l'inammissibilità del ricorso
  • I giudizi di fatto e la valutazione della attendibilita' delle prove non sono sindacabili se non con i limiti molto rigidi previsti dalla legge; tentativi di rimettere in discussione questioni fattuali comportano inammissibilità
  • Se il reato è estinto per prescrizione, le doglianze sulla formula di proscioglimento o su errori di merito sono ininfluenti in Cassazione, perché la causa estintiva prevale e impedisce il rimedio
  • La parte civile che intende contestare violazioni processuali (es. mancata citazione in appello) deve proporre autonomo ricorso in Cassazione; non può 'associarsi' alla doglianza di un altro ricorrente quando non ha titolo a proporre il motivo
  • Chi propone ricorso manifestamente privo di motivi consentiti o che cagiona l'inammissibilità per colpa può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è fondamentale verificare la corretta qualificazione giuridica del motivo (lett. B per questioni di diritto) e la possibilità concreta di sindacare la questione in sede di legittimità
  • La presenza di cause estintive richiede particolare attenzione: se il reato è già estinto o la prescrizione è intervenuta senza rinuncia, molte censures di merito risultano irrilevanti

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