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Sentenza

Sentenza del 21/02/2023 n. 5366 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduce errore di fatto della Corte di cassazione relativo alla notifica del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia: la raccomandata sarebbe stata inviata a un indirizzo diverso da quello di residenza effettiva del contribuente e sarebbe stata consegnata a una presunta sorella non convivente; mancherebbe la "velina" e la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa; inoltre non sarebbe stata eseguita la notifica al difensore presso cui il contribuente aveva eletto domicilio in primo grado. Chiede la revocazione dell'ordinanza (artt. 391-bis e 395, n.4, c.p.c.) per errore di fatto emergente dagli atti.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato: (i) tardività della domanda (notificata oltre i sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza), salvo che il ricorrente provi la nullità della notifica che gli abbia impedito la conoscenza del processo; (ii) le censure riguardano difformità della notifica che configurano, al più, nullità e non inesistenza; (iii) il ricorrente non ha allegato e provato che la nullità abbia effettivamente impedito la conoscenza del processo nei termini utili; (iv) l'eventuale vizio di notifica non è risultato essenziale e decisivo ai fini della diversa decisione sull'ammissibilità dell'appello erariale; pertanto ricorso inammissibile e ordinanza 30965/2018 resta efficace.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22

    Disciplina il deposito della copia del ricorso di primo grado; richiamato per confronto con i termini e le formalità di costituzione in giudizio e deposito delle ricevute di spedizione

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Prevede l'obbligo, in appello, del deposito della copia del ricorso e della ricevuta di spedizione; la Corte ha esaminato la rilevanza dell'omesso deposito ai fini dell'ammissibilità

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    Principio di ultrattività dell'indicazione di residenza/sede ed elezione di domicilio in primo grado; la Corte ha ritenuto che la notifica al soggetto personalmente, rimasto contumace in appello, possa essere valida ove non sia stata fornita diversa indicazione

  • CPC (Codice di procedura civile), art. 156

    Richiamato dal ricorrente in materia di formazione della prova; la Corte non ha ritenuto risolutiva la questione rispetto alla revocazione

  • CPC, art. 327

    Norma richiamata per la possibilità di proporre impugnazione tardiva quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notifica; la Corte ha tratto i principi relativi all'onere della prova

  • CPC, art. 330

    Disciplina il luogo della notificazione degli atti processuali; applicabile anche al ricorso per cassazione nel processo tributario, come chiarito dalla Corte

  • CPC, artt. 391-bis e 395

    art. 391-bis; art. 395, comma 1, n. 4

    Norme che regolano il ricorso per revocazione (limiti, motivi, termine semestrale); il ricorrente ha invocato tali norme per chiedere la revocazione per errore di fatto

  • Legge n. 890 del 1982, art. 7

    Richiama l'istituto della raccomandata informativa (velina); la mancata produzione della velina è stata indicata come elemento a sostegno della nullità della notifica, ma la Corte ha distinto tra nullità e inesistenza

  • DPR n. 115 del 2002, art. 13

    Richiama la possibilità di ulteriore versamento di contributo unificato; la sentenza dispone l'eventuale applicazione

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se il vizio è un errore di fatto immediatamente emergente dagli atti e non riguarda questioni di diritto, di giudizio o di ritualità non decisive.
  • Distinguere inesistenza e nullità della notificazione: l'inesistenza è eccezionale (mancata attività essenziale di notificazione) e presume la mancata conoscenza; la nullità (es. consegna a persona diversa o luogo difforme) non presume automaticamente l'assenza di conoscenza e richiede prova che abbia impedito la conoscenza effettiva del processo.
  • Per non decadere dai termini di impugnazione il contumace deve non solo allegare la nullità, ma dimostrare che tale nullità gli ha impedito la conoscenza del processo nei termini utili; le presunzioni usate devono essere gravi, precise e concordanti.
  • Errore relativo al luogo di notifica o all'omesso invio della 'velina' normalmente integra una nullità procedurale e non l'inesistenza della notificazione; ciò può non essere sufficiente per ottenere la revocazione se non provato che ha impedito la conoscenza dell'atto.
  • La notifica al difensore indicato in primo grado non è sempre obbligatoria per atti di grado successivo se la parte è rimasta contumace in appello e non ha fornito nuove indicazioni: va verificata l'applicabilità dell'art. 330 c.p.c. e dell'art. 17 D.Lgs. 546/1992.
  • Per ottenere la revoca di una decisione della Corte di cassazione con rinvio per vizi procedurali occorre dimostrare che il vizio era essenziale e decisivo, cioè che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.

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