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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22926/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di riabilitazione ritenendo sussistente una causa ostativa costituita dal mancato pagamento delle spese di giustizia. Pitirra sosteneva di trovarsi in condizioni economiche tali da non poter risarcire il danno né pagare le spese (danno quantificato in oltre 70.500 euro) e rilevava l'impossibilità di accedere all'istituto dell'esdebitazione (d.lgs. 14/2019) senza che sia stata concessa la riabilitazione; deduceva violazione dell'art. 179, sesto comma, n. 2, c.p. e la contraddittorietà della motivazione che, pur riconoscendo la situazione di disagio economico, pretendeva il pagamento delle spese di giustizia senza che risultasse la remissione del debito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che, ai fini della riabilitazione, è requisito essenziale l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e il pagamento delle spese di giustizia; il mancato pagamento, salvo che risulti la remissione del debito, è sintomatico dell'assenza del requisito della buona condotta. Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente richiesto la prova dell'avvenuto pagamento o della remissione del debito (ad es. documentazione attestante estinzione o provvedimento di remissione); non è sufficiente l'allegazione di difficoltà economiche senza la formale richiesta e prova della remissione ai sensi della disciplina vigente. Inoltre la Corte ha chiarito che l'istituto dell'esdebitazione (d.lgs. 14/2019) riguarda procedure concorsuali e la sua disciplina non consente di elidere l'obbligo di dimostrare il pagamento o la remissione delle spese processuali in sede di riabilitazione; l'accesso all'esdebitazione per condanne per taluni reati è subordinato alla riabilitazione, per cui non sussiste contraddizione nella decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen.

    Riferito dal ricorrente come norma violata; la Corte interpreta la disciplina della riabilitazione richiamando i requisiti di buona condotta e il rispetto delle obbligazioni civili e delle spese di giustizia come condizioni essenziali per la concessione della riabilitazione.

  • art. 6, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede la possibilità per i condannati di chiedere la remissione del debito per spese di giustizia, a condizione di disagio economico e buona condotta; la Corte sottolinea che la remissione deve essere chiesta e provata per valere in sede di riabilitazione.

  • d.lgs. n. 14/2019, art. 280, comma 1, lett. a)

    1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione

    L'esdebitazione regolata dal d.lgs. 14/2019 concerne procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato, ecc.) e la liberazione dai debiti residui; per alcuni reati l'accesso all'esdebitazione è subordinato alla riabilitazione penale, perciò l'esdebitazione non sostituisce né elimina l'onere di provare pagamento o remissione delle spese di giustizia ai fini della riabilitazione.

  • d.lgs. n. 14/2019, art. 278

    Definisce l'ambito e gli effetti dell'esdebitazione (inesigibilità dei crediti residui nell'ambito di specifiche procedure concorsuali) e indica le categorie di debiti escluse dall'esdebitazione (es. obblighi di mantenimento, debiti per risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie). La Corte utilizza questa norma per distinguere la materia dell'esdebitazione dalla disciplina della riabilitazione penale.

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. 1, n. 3372/2000 e successive)

    Costante orientamento secondo cui il pagamento delle spese di giustizia è requisito essenziale per la riabilitazione e il mancato pagamento senza remissione evidenzia carenza di buona condotta; la Corte di legittimità conferma e ribadisce tali principi.

Massime di principio

  • Per ottenere la riabilitazione occorre adempiere non solo agli obblighi civili derivanti dal reato (risarcimento, ecc.) ma anche al pagamento delle spese di giustizia; il mancato pagamento, se non accompagnato da una remissione formale del debito, ostacola la riabilitazione.
  • La semplice allegazione di difficoltà economiche non è sufficiente: il richiedente deve presentare domanda e prove della remissione del debito (o documentazione dell'avvenuto pagamento) secondo la procedura prevista (art. 6 d.P.R. 115/2002) al magistrato di sorveglianza competente.
  • L'istituto dell'esdebitazione (d.lgs. 14/2019) è un rimedio della materia concorsuale e non sostituisce le verifiche richieste in sede di riabilitazione; inoltre l'accesso all'esdebitazione per determinate condanne è subordinato alla riabilitazione, perciò non può essere usato per eludere l'obbligo di pagamento o remissione delle spese processuali.
  • In situazioni analoghe, chi intende ottenere la riabilitazione dovrebbe: 1) provare con documenti il pagamento delle spese di giustizia oppure 2) chiedere formalmente la remissione del debito al magistrato competente e produrre il relativo provvedimento o atto, oppure 3) se applicabile, avviare e documentare misure di composizione concorsuale/esdebitazione sapendo che quest'ultima non elimina le condizioni richieste per la riabilitazione quando espressamente subordinate a essa.
  • Nel valutare analoghi ricorsi, il giudice insisterà sulla distinzione tra strumenti della materia penale (riabilitazione, remissione) e quelli della materia concorsuale (esdebitazione) e richiederà prova effettiva dell'estinzione o della remissione dei debiti indicati.

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