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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4570/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava le sentenze di primo e secondo grado per violazioni procedurali connesse alle notificazioni eseguite a mezzo servizio postale: in particolare la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (per mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa - avviso di giacenza) e la conseguente illegittima utilizzazione dell'art.161, comma 4, c.p.p. per notificare gli atti al difensore; deduceva inoltre vizi di motivazione e altre violazioni di norme processuali e costituzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: mancava la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa (non è sufficiente la sola prova di spedizione), per cui non sussisteva il presupposto per procedere alla notifica mediante consegna al difensore ex art.161, comma 4, c.p.p. La nullità della notificazione, tempestivamente eccepita, ha determinato la nullità di tutti gli atti successivi. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano per il loro ulteriore corso. Gli altri motivi sono stati assorbiti per carattere pregiudiziale del motivo accolto.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma autorizza la notificazione al difensore quando sia divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio eletto, ma l'utilizzo di tale istituto richiede la prova che gli accertamenti postali giustifichino l'impossibilità e, in particolare, la prova della ricezione della raccomandata informativa; la sola prova di spedizione non è sufficiente.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alla dedotta violazione di norme processuali e alla disciplina delle nullità; impiegato dalla ricorrente per lamentare vizi procedurali nelle notificazioni.

  • art. 157, 178 lett. C), 179 cod. proc. pen.

    Norme invocate dalla difesa in relazione alle nullità delle notificazioni e ai relativi effetti, ossia la dichiarazione di nullità degli atti compiuti in difetto di regolari notificazioni.

  • art. 192, comma 2, e art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa con riferimento a specifiche censure di diritto e motivazione; non sono state esaminate nel merito perché assorbite dall'accoglimento del motivo pregiudiziale sulle notificazioni.

  • art. 24 Cost.

    Invocato quale garanzia costituzionale del diritto di difesa, leso secondo la ricorrente da notifiche irregolari.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a tutela del giusto processo; la difesa ha sostenuto che le irregolarità procedurali hanno compromesso le garanzie processuali costituzionalmente garantite.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per la forma di esame del ricorso (procedure speciali adottate nel periodo) utilizzata dalla Corte per l'esame del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021 (Schweiggl)

    Principio applicato secondo cui, ai fini della validità della notifica che si pretende desumere dall'avviso di giacenza/raccomandata informativa, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata: occorre la prova desumibile dall'avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta richiede non solo la prova della spedizione ma, quando rilevante ai fini dell'uso dell'art.161 c.p.p., la prova dell'avvenuta ricezione o dell'avviso di giacenza; la sola ricevuta di spedizione non è sufficiente.
  • Non sussiste il presupposto per notificare l'atto al difensore ex art.161, comma 4, c.p.p. se non è dimostrata l'effettiva impossibilità della notificazione al domicilio eletto mediante adeguata documentazione postale.
  • La nullità di una notificazione essenziale, tempestivamente eccepita, può travolgere tutti gli atti successivi e comportare l'annullamento delle sentenze conseguenti.
  • Se un motivo è pregiudiziale e viene accolto, il giudice di legittimità può non esaminare gli ulteriori motivi, che restano assorbiti.
  • In casi di notificazioni contestate, è fondamentale conservare e comprovare documenti postali formali (avvisi di ricevimento, registri di giacenza, attestazioni dell'ufficio postale) e far tempestive eccezioni procedurali.
  • L'annullamento 'senza rinvio' e la trasmissione degli atti alla Procura indicano che la Cassazione ha ritenuto sussistere una nullità tale da non permettere la semplice rimessione ad un grado inferiore per ulteriore esame, rimettendo la scelta al pubblico ministero per il prosieguo.

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