Sentenza n. 93/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Asti - Sezione Lavoro, n. 329/2024 pubblicata il 25/09/2024, notificata in forma esecutiva il 2/10/2024 al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR PIEMONTE – AT ASTI in persona del suo legale rappresentante pro tempore, agli indirizzi PEC uspat@postacert.istruzione.it, con la quale il Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro condannava il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell’importo complessivo di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica (€ 500,00 annui con riferimento agli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, della L. 107/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento e al pagamento di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n. 329/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero, con la quale era stato disposto il pagamento di € 2.500,00, pari a € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il ricorso deduceva l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la formazione del giudicato e il decorso infruttuoso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur opponendosi formalmente, non ha contestato l’omessa esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso senza esito e non vi era contestazione sull’inadempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato escluso, essendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il TAR ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e termina con l’adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l’efficacia della nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, anche d’ufficio, una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione forzata.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all’amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine legalmente previsto per l’adempimento consentono al giudice amministrativo di ordinare il pagamento delle somme dovute.
- In presenza di un’inottemperanza non contestata a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, indicando termini e modalità dell’intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; il relativo periodo decorre dalla notificazione della decisione di ottemperanza e termina con l’adempimento spontaneo o con l’efficacia della nomina del Commissario ad acta, se l’inadempimento persiste.
- Quando le funzioni di Commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già corrisposto dall’amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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