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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17472/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Un debitore, dopo la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio aperta a suo carico ai sensi della legge sul sovraindebitamento, ha chiesto l’esdebitazione ex art. 14-terdecies l. n. 3/2012. Il Giudice delegato ha rigettato l’istanza ritenendo sussistenti atti di frode ai creditori e il mancato versamento di rate residue; il Tribunale ha respinto il reclamo contro tale diniego. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 14-ter, comma 6, lett. b), l. n. 3/2012, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente confrontato valori monetari assoluti senza considerare la diversa periodicità delle somme (mensili e una tantum); 2) violazione degli artt. 14-ter e 14-terdecies l. n. 3/2012, deducendo che non vi sarebbe un obbligo specifico di indicare il contenzioso pendente tra le informazioni rilevanti per l’esdebitazione; 3) violazione della ratio della legge sul sovraindebitamento, assumendo che ai fini dell’esdebitazione dovessero considerarsi la gravità della condotta e l’entità delle somme, e che il tribunale avesse errato nel raffronto tra attivo e passivo e nel limitare l’analisi all’attivo mobiliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha ritenuto che, nel procedimento di reclamo in materia di sovraindebitamento, il termine breve per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione integrale del decreto da parte della cancelleria, in applicazione del rinvio compatibile agli artt. 737 ss. c.p.c. Poiché il decreto del Tribunale risultava pubblicato e comunicato integralmente via PEC il 4.10.2023, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 18.1.2024, il termine era spirato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 14-terdecies l. 27 gennaio 2012, n. 3

    comma 1, lett. a); comma 2, lett. b); comma 5, lett. b); comma 6

    La Corte richiama la disciplina dell’esdebitazione nel sovraindebitamento e il relativo reclamo, ma non entra nel merito dei motivi perché il ricorso è tardivo.

  • art. 14-ter l. 27 gennaio 2012, n. 3

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l’erroneità del criterio di valutazione dei valori economici e delle informazioni rilevanti.

  • artt. 737 ss. c.p.c.

    Il rinvio è ritenuto compatibile con la decorrenza del termine di impugnazione dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    In difetto di notificazione o comunicazione integrale, opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento; nel caso concreto però la comunicazione integrale era avvenuta, con conseguente tardività.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il provvedimento impugnato è considerato ricorribile per cassazione in quanto decisorio e definitivo, idoneo a incidere su diritti soggettivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui vi sia rinvio compatibile agli artt. 737 ss. c.p.c., il termine per impugnare decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria, non dalla sola conoscenza del dispositivo o del deposito.
  • La comunicazione idonea a far decorrere il termine breve deve contenere integralmente dispositivo e motivazione, poiché solo la piena conoscenza del provvedimento consente di articolare un’impugnazione specifica.
  • In difetto di prova della mancata comunicazione integrale, e se dagli atti risulta una comunicazione PEC completa, il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve è tardivo e va dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi di merito e può limitarsi a regolare le conseguenze economiche del processo, incluso il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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