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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34787/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto la richiesta di riesame e confermato la gravità indiziaria e la custodia in carcere per i reati di usura aggravata dallo stato di bisogno e di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Venivano dedotte violazione di legge e vizio di motivazione: si sosteneva che il rapporto con la persona offesa (Luigi Maione) era amicale e che il prestito sarebbe stato senza interessi; che i documenti PDF e le conversazioni erano stati interpretati erroneamente dal Tribunale; che gli interessi erano stati corrisposti con mezzi tracciabili (bonifici/postepay) e quindi non indicativi di usura occulta; che vi erano incongruenze temporali e dichiarative della persona offesa (dichiarazioni discordanti) che ne avrebbero compromesso l'attendibilità; che la generica menzione a "gente del Vasto" non poteva di per sé integrare l'aggravante del metodo mafioso; e che la valutazione delle esigenze cautelari era sproporzionata rispetto alla vicenda e alla biografia dell'indagato, che aveva anche beneficiato di affidamento in prova nel 2023.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in massima parte, generiche o richiedessero una rivalutazione di fatto del compendio probatorio, cosa non consentita in questa sede in assenza di travisamento della prova. Ha confermato che il Tribunale aveva dato una motivazione dettagliata e congrua basata sulle dichiarazioni della persona offesa, sulle conversazioni intercettate, sui messaggi e sugli esiti delle perquisizioni, nonché sulla biografia dell'indagato. Ha ritenuto infondate le censure relative all'aggravante di metodo mafioso, considerato che il Tribunale ha valutato i riferimenti evocativi al potere intimidatorio della criminalità locale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    presente nel provvedimento

    Applicato per irrogare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, dopo valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    presente nel provvedimento

    Disposto l'invio degli adempimenti alla cancelleria in esecuzione della decisione

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    presente nel provvedimento

    Richiamata a supporto del principio che la valutazione di inammissibilità e l'eventuale condanna per la Cassa delle Ammende possono tener conto di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti o rivaluta liberamente il compendio probatorio: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare un travisamento della prova o un chiaro vizio di legge o di motivazione, non una semplice interpretazione alternativa.
  • Le censure generiche e reiterative, che non si confrontano in modo puntuale con l'articolata motivazione del giudice del riesame, sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La credibilità della persona offesa e la valutazione del materiale intercettato sono questioni tipicamente di merito: vanno contestate evidenziando incongruenze oggettive nella motivazione o errori logico-giuridici, non semplici rivalutazioni dei contenuti.
  • Per contestare l'aggravante del 'metodo mafioso' è necessario argomentare perché gli elementi evocativi ritenuti dal giudice non possono ragionevolmente essere interpretati come manifestazioni del potere intimidatorio di un'organizzazione: contestazioni di tipo meramente descrittivo o formale sono spesso insufficienti.
  • La tracciabilità di pagamenti (bonifici, postepay) non esclude automaticamente la configurabilità dell'usura; va piuttosto dimostrato che la natura e le modalità dei rapporti smentiscono la sistematicità e l'anomalia degli interessi contestati.
  • Nel giudizio cautelare la valutazione della pericolosità attuale tiene conto della totalità degli elementi (dichiarazioni, intercettazioni, perquisizioni, precedenti): allegare circostanze favorevoli del ricorrente (es. affidamento in prova passato) non è di per sé sufficiente senza argomentare perché tali elementi rendono la custodia inidonea e illogica.

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