Ordinanza n. 1315/2026 - Catania, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo: del verbale n. 5 del 26.09.2025, prot. n. 4255 della Commissione Giudicatrice contenente la valutazione degli elaborati prova scritta, lo scioglimento dell’anonimato e la predisposizione dell’elenco degli ammessi, non ammessi o esclusi alla seconda prova d’esame; dell’avviso seconda prova - elenco ammessi e non ammessi conferma calendario prot. n. 4257 del 26.09.2025; del verbale n. 4 contenente i criteri per lo svolgimento delle prove e criteri valutativi e relativo allo svolgimento della prova scritta e della prova pratica del 19.09.2025 prot. n. 4121 (Doc. 3-4); tutti atti relativi al “Bando Pubblico per complessivi n. 3 posti di Tecnico delle arti applicate e del design - Tecnici di laboratorio a tempo pieno e indeterminato Area III CCNL IR 2019-2021 - Sez. AFAM” indetto con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca e tutti atti che hanno comportato l’illegittima esclusione della ricorrente Dott.ssa Giofrè (candidatasi specificatamente per un posto per il sotto-profilo di Graphic Design) e la sua non ammissione alla seconda prova orale che si svolgerà in data 09.10.2025. quanto ai motivi aggiunti presentati da Giofrè Deborah il 17 novembre 2025: del verbale n. 6 del 09.10.2025, prot. n. 4533 della Commissione Giudicatrice contenente la valutazione della seconda prova Orale del Candidato Santoro Gianluca (Doc. 1 M.A.) del verbale n. 7 del 17.10.2025, prot. n. 4688 della stessa commissione contenente la valutazione titoli del controinteressato (Doc. 2 M.A.); della graduatoria provvisoria del 17.10.2025 prot. n. 4691 contenente le graduatorie provvisorie del concorso di tecnico delle arti applicate e del design (Doc. 3 M.A.); delle schede individuali di valutazione della fase pratica della prima prova scritto-pratica del 18-19.09.2025 (Doc. 4 M.A.), conosciuti dalla ricorrente dopo la presentazione del ricorso, poiché depositati in atti dall’Avvocatura di Stato in data 16.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di valutazione e ammissione alle prove successive del concorso per tre posti di Tecnico delle arti applicate e del design, nonché atti conseguenti e graduatoria provvisoria
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato gli atti della procedura concorsuale relativi alla valutazione della prova scritta e pratica, allo scioglimento dell'anonimato e alla formazione dell'elenco degli ammessi e non ammessi alla seconda prova, deducendo l'illegittimità della propria esclusione e della mancata ammissione alla prova orale. Con motivi aggiunti ha contestato anche la valutazione della prova orale e dei titoli del controinteressato, la graduatoria provvisoria e le schede individuali di valutazione della fase pratica. Dall'ordinanza emerge che il primo motivo riguarda le modalità di svolgimento della procedura informatizzata, la tutela dell'anonimato e la possibilità che la Commissione conoscesse o potesse ricostruire l'identità dell'autore dell'elaborato attraverso l'ID assegnato al concorrente e il QR univoco. Il giudice ha ritenuto necessari chiarimenti sulla percettibilità dell'ID da parte della Commissione durante la correzione, sulla possibilità di risalire all'autore delle prove, sulle modalità di associazione tra QR e ID e sulle procedure di scioglimento dell'anonimato.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la Commissione di concorso deve depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione scritta sullo svolgimento della procedura, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, e la documentazione ricevuta dalla società RECRYTERA S.R.L. La società deve fornire, nello stesso termine, documenti e chiarimenti sulle modalità di svolgimento della prova, sulla visibilità dell'ID durante la correzione, sulla possibilità di identificare l'autore degli elaborati, sulle garanzie di anonimato connesse al QR univoco e sulle procedure di scioglimento dell'anonimato, comprese quelle risultanti dallo scambio di email indicato nell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. La decisione non contiene una statuizione definitiva sui motivi, sull'illegittimità degli atti o sulle spese.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una procedura concorsuale informatizzata dipende dall'effettiva salvaguardia dell'anonimato degli elaborati, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione della commissione e di chiarimenti tecnici del soggetto gestore della piattaforma sulle modalità di assegnazione e gestione degli identificativi.
- Ai fini della verifica dell'anonimato nelle prove concorsuali, devono essere accertate non solo le modalità formali di utilizzo di QR code e identificativi, ma anche la loro concreta percettibilità da parte della commissione e la possibilità pratica di collegare ciascun elaborato al relativo concorrente.
- Quando il giudice ritiene insufficienti gli elementi disponibili per decidere una censura relativa allo svolgimento di una procedura concorsuale, può rinviare la decisione e imporre specifici incombenti istruttori, individuando i soggetti tenuti a fornire relazione, documenti e chiarimenti entro un termine determinato.
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