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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36570/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per IRPEF e altri importi riferiti all'anno 2004, sostenendo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, ritenuto dall'Amministrazione definitivo perché non opposto nei termini. In primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento si fosse perfezionata per compiuta giacenza dopo il deposito presso l'ufficio postale e l'invio della comunicazione di avviso di deposito, senza ritiro da parte del destinatario nei dieci giorni successivi. La Corte ha rilevato, però, che il ricorso non trascriveva la relata di notifica né il contenuto dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, e non indicava compiutamente tempo e luogo della produzione di tali atti nei gradi di merito; ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per provare il perfezionamento della notifica postale in caso di mancata consegna al destinatario per temporanea assenza, è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente la prova della sola spedizione della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto assorbente la carenza di autosufficienza del ricorso, poiché mancava la trascrizione degli atti notificatori necessari a verificare la correttezza della notifica per compiuta giacenza e, quindi, la fondatezza della censura sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 890/1982

    "qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo"

    Nel caso di notifica postale di un atto impositivo, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede, in presenza di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso di avvenuto deposito; non basta la sola spedizione della comunicazione informativa.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce la regolarità della notifica e contesta la decisione che l'ha ritenuta nulla deve fornire la prova dei fatti costitutivi della ritualità del procedimento notificatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in sede di legittimità.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Richiamati nell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982 a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione quando soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti la decisione sulla validità della notifica di un atto impositivo, il principio di autosufficienza impone di trascrivere nel ricorso gli elementi essenziali della relata e degli atti notificatori rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo sulla doglianza senza ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo.
  • In caso di notificazione postale non perfezionatasi per mancata consegna al destinatario, la prova del perfezionamento per compiuta giacenza richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito; la mera prova dell'invio della raccomandata informativa non è sufficiente.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza, la questione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti del giudizio di merito può restare superflua se la loro partecipazione non è necessaria alla decisione.
  • La regolarità della notifica di un atto tributario deve risultare in modo puntuale dagli atti richiamati nel ricorso, soprattutto quando la contestazione investe specifici vizi del procedimento notificatorio già accolti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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