Cassazione Penale, Sentenza n. 9428/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione dell'ordinanza del 08/11/2024 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse riproposto i ragionamenti dell'ordinanza precedentemente annullata dalla Suprema Corte (sent. n. 33135/2024) senza effettuare la valutazione complessiva richiesta dalla Cassazione, omettendo di considerare elementi favorevoli alla difesa quali lo stato di incensuratezza, l'assenza di iscrizioni di notizie di reato successive, carichi pendenti non gravi e l'adeguatezza del domicilio, nonché il decorso del tempo dai fatti (cd. tempo silente). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la conferma della custodia cautelare sulla base della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., e valutando elementi concreti e specifici idonei a confermare l'attualità del pericolo: gravità delle condotte, ruolo associativo di rilievo dell'imputato (attività di taglio, preparazione della sostanza e supporto logistico), rapporti con plurimi affiliati, continuità dell'attività illecita nonostante indagini e perquisizioni e la dimensione economica e operativa dell'associazione. Il Collegio ha inoltre valutato il cosiddetto tempo silente e ritenuto che, nel caso concreto, esso non fosse idoneo a superare le presunzioni legali atteso il radicamento, la pervicacia e la pericolosità dell'associazione. La Corte ha quindi confermato la correttezza dell'onere motivazionale assolto dal Tribunale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni delitti (tra cui quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990). In assenza di elementi contrari la presunzione non si supera; l'onere motivazionale del giudice si attenua salvo che la difesa abbia allegato elementi idonei a confutarla, caso in cui la motivazione deve affrontare e respingere quegli elementi specifici.
art. 274, cod. proc. pen.
Norma generale sulle esigenze cautelari: la pronuncia evidenzia il rapporto tra la regola generale e la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, affermando la prevalenza della presunzione speciale salvo prova contraria specifica.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda il reato associativo connesso al traffico di stupefacenti. Nel caso concreto il delitto rientra tra quelli per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., giustificando un'attenzione particolare alla pericolosità associativa e alla gravità delle condotte.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata in relazione all'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione relativa e alla necessità di valutare, in casi di significativo decorso temporale privo di comportamenti successivi, se il tempo silente possa concorrere a far ritenere venute meno le esigenze cautelari.
Massime di principio
- Per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare: il giudice, in assenza di elementi contrari, non deve svolgere una motivazione estesa per giustificare la carcerazione ma deve attestare l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione.
- Se la difesa porta elementi specifici contrari (es. incensuratezza accompagnata da fatti concreti, assenza di condotte successive, domicilio certo), il giudice deve valorizzarli e motivare in modo più pregnante perché non li ritiene idonei a sostituire la custodia con misure meno afflittive.
- Il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura (tempo silente) non supera di per sé la presunzione relativa; può essere rilevante solo se si tratta di un arco temporale significativo e in assenza di comportamenti successivi che indichino perdurante pericolosità.
- L'incensuratezza isolata, senza ulteriori elementi di riscontro, è generalmente insufficiente a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3.
- La valutazione deve essere complessiva: gravità delle condotte, ruolo nell'associazione, continuità e operatività dell'attività illecita, eventuali comportamenti successivi dell'indagato e il contesto criminale complessivo sono fattori decisivi nel giudizio di adeguatezza della misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9413/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9415/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →