Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1346/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 9361/2024 del 13 maggio 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 9361/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego del GSE di verifica e certificazione dei risparmi energetici e contro i chiarimenti operativi e le FAQ sul divieto di cumulo dei certificati bianchi con le erogazioni del POI Energia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

In primo grado Meral S.p.A. aveva impugnato il provvedimento GSE del 19 giugno 2017, con cui era stata respinta la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici relativa a un progetto, nonché i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, l’art. 10 del d.m. 28 dicembre 2012 e la FAQ sul divieto di cumulo tra certificati bianchi ed erogazioni del POI Energia. L’appello deduce, tra l’altro, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, irragionevolezza, illogicità manifesta, sproporzionalità e violazione del legittimo affidamento; difetto assoluto di attribuzione e incompetenza; violazione dei principi costituzionali e delle norme processuali richiamate; violazione della disciplina sui certificati bianchi, sugli incentivi energetici e sui fondi europei. Sono inoltre contestati il divieto di cumulo, l’individuazione del cliente partecipante, la determinazione delle superfici oggetto di intervento e la legittimità dei chiarimenti operativi del GSE, ritenuti privi di adeguata base normativa e adottati in violazione del principio di irretroattività.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso né in rito né nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sul progetto del Comune di Andretta, ammesso a finanziamento nell’ambito del POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007/2013. Le amministrazioni dovranno indicare gli interventi finanziati, producendo la proposta progettuale o una relazione descrittiva, e precisare le concrete fonti del finanziamento fruito dal Comune in forza dell’atto definitivo di concessione, chiarendo se le risorse erogate fossero esclusivamente comunitarie o anche statali e, in quest’ultimo caso, specificando le percentuali di contribuzione statale. Il termine assegnato è di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Ogni ulteriore decisione, comprese quelle in rito, nel merito e sulle spese, è stata riservata; il giudizio è stato rinviato all’udienza del 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10 d.m. 28 dicembre 2012

    Norma impugnata in relazione al divieto di cumulo tra certificati bianchi e altri incentivi; la sua applicazione costituisce una delle questioni di merito ancora da decidere.

  • art. 7 d.lgs. 115/2008

    Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina dei certificati bianchi e al divieto di cumulo.

  • art. 29 d.lgs. 28/2011

    Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina degli incentivi energetici e ai limiti del divieto di cumulo.

  • artt. 28 e 29 d.lgs. 28/2011

    Richiamati per contestare la base normativa e la competenza del GSE nell’adozione dei chiarimenti operativi.

  • artt. 5 e 6 d.m. 28 dicembre 2012

    Richiamati in relazione ai chiarimenti operativi del GSE.

  • artt. 1 e 16 deliberazione AEEGSI EEN 9/11

    Richiamati in relazione all’individuazione del cliente partecipante.

  • artt. 9 e 13 deliberazione AEEGSI EEN 9/11

    Richiamati in relazione alle superfici oggetto degli interventi e al calcolo dei risparmi energetici.

  • artt. 6 e 10-bis l. 241/1990

    Richiamati dall’appellante per contestare profili partecipativi e motivazionali del procedimento.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Richiamato dall’appellante in relazione alla competenza amministrativa.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato per contestare l’applicazione retroattiva dei chiarimenti operativi.

  • artt. 12, 52, 53 e 59 regolamento CE 1080/2006

    Richiamati dall’appellante con riferimento al finanziamento europeo del progetto.

  • artt. 12, 52, 53 e 59 regolamento CE 1083/2006

    Richiamati dall’appellante con riferimento al finanziamento europeo del progetto.

  • art. 176 TFUE

    Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina dei fondi strutturali e del finanziamento del progetto.

  • artt. 97, 103, 111 e 113 Cost.

    Parametri costituzionali richiamati dall’appellante a sostegno delle censure contro l’atto e la sentenza.

  • artt. 7 e 39 c.p.a.

    Norme processuali richiamate dall’appellante.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante in relazione ai limiti della decisione giudiziale.

  • art. 3 decreto Direzione generale dello sviluppo sostenibile, il clima e l’energia n. 0010755/SEC del 31 luglio 2014

    Richiamato nell’ordinanza quale fondamento dell’atto definitivo di concessione del finanziamento al Comune di Andretta.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un diniego di certificazione di incentivi energetici dipende dalla qualificazione e dalla provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per il progetto, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie d’ufficio presso le amministrazioni competenti prima di decidere sulla legittimità del diniego e sul divieto di cumulo.
  • In una controversia relativa al cumulo tra certificati bianchi e altri incentivi, è necessario accertare in concreto la proposta progettuale finanziata, gli interventi effettivamente ammessi e le risorse materialmente erogate, distinguendo tra finanziamento comunitario e finanziamento statale.
  • L’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione di documenti e chiarimenti, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, non determina l’esito della domanda principale né consente di individuare una parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.