Parere n. 253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Martina Nella Rapisarda contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia per l’annullamento della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023”, classe di concorso sostegno ADSS - Sostegno Scuola Superiore nella scuola secondaria di I e II grado per la regione Sicilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha rilevato che il ricorso straordinario è stato ritualmente e tempestivamente opposto e trasposto al T.A.R. Lazio. In applicazione della disciplina del d.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione determina l'improcedibilità del ricorso straordinario, impedendo al Consiglio di Stato di procedere all'esame dei motivi di merito e dell'istanza sospensiva. Il parere conclude pertanto per la dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.
Impugnazione della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per personale docente della scuola secondaria, classe di concorso sostegno ADSS, per la regione Sicilia
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva e deposito diretto presso il Consiglio di Stato, per ottenere l'annullamento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per titoli ed esami per personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso ADSS nella regione Sicilia. Prima dell'esame nel merito, il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. L'opposizione è stata ritualmente notificata e il ricorso è stato trasposto dinanzi al T.A.R. Lazio, ove risulta pendente con N.R.G. n. 14985/2025. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la sorte del ricorso straordinario a seguito della sua opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione al giudice amministrativo
L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è risultata rituale e tempestiva; il ricorso è stato conseguentemente trasposto al T.A.R. Lazio, con conseguente improcedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L'opposizione dell'amministrazione determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale ordinaria davanti al giudice amministrativo competente.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La rituale e tempestiva opposizione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 comporta la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il procedimento straordinario.
- A seguito della trasposizione del ricorso straordinario, il Consiglio di Stato in sede consultiva non procede all'esame dei motivi di merito né dell'istanza cautelare, poiché la controversia deve essere trattata nella sede giurisdizionale.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione al T.A.R.
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una partecipante a un concorso per personale docente contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio scolastico regionale della Sicilia. Il ricorso mirava all'annullamento della graduatoria finale di merito relativa alla classe di concorso ADSS, sostegno nella scuola secondaria, per la regione Sicilia.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il ricorso, notificato il 7 ottobre 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 9 ottobre 2025, era corredato da un'istanza sospensiva. Dopo la richiesta della relazione ministeriale, il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
L'Avvocatura generale dello Stato ha quindi trasmesso la copia dell'opposizione, notificata il 23 ottobre 2025. Dagli atti è risultato che l'opposizione era stata proposta ritualmente e tempestivamente e che il ricorso era stato trasposto dinanzi al T.A.R. Lazio, dove risultava pendente con N.R.G. n. 14985/2025.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha esaminato i motivi di impugnazione relativi alla graduatoria, né l'istanza cautelare. Ha invece rilevato che la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale, conseguente all'opposizione dell'amministrazione, impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.
La disciplina dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 consente infatti all'amministrazione, mediante opposizione rituale e tempestiva, di determinare il passaggio della controversia davanti al giudice amministrativo. L'art. 11 del medesimo decreto è richiamato con riferimento al deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione al T.A.R. Lazio. La controversia sulla legittimità della graduatoria concorsuale prosegue quindi esclusivamente nella sede giurisdizionale.
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